Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1567 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza al giudicato e ordina all’Amministrazione di eseguirlo, ma non può sostituirsi al titolo nel determinare il credito. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito: la sua funzione è solo di consentire il soddisfacimento di un diritto la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolata dal creditore, quanto a capitale residuo e interessi, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosene verificare misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le Amministrazioni dello Stato, l’azione di ottemperanza è ammissibile e al debitore va assegnato un termine per il pagamento, con nomina sin d’ora del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Il Tribunale di Como, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 2.000,00. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata il 29.1.2025.
Non essendo intervenuto il pagamento, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo di ordinare al Ministero di conformarsi al giudicato, di nominare un commissario ad acta per il caso di inerzia e di condannare l’Amministrazione alle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudice amministrativo precisa però la natura del rimedio. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito: serve soltanto a consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da qui la conseguenza che l’entità delle somme come calcolata dal ricorrente, in particolare per capitale residuo e interessi, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: misura e decorrenza vanno verificate secondo i parametri del titolo e della legge.
Quanto al profilo temporale, il Collegio accerta che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento stabilito dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, che riconosce alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è dunque accolto. Il TAR dichiara l’inottemperanza dell’Ente resistente e gli assegna un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento giudiziale, dedotti gli importi versati, degli ulteriori accessori di legge, degli oneri di registrazione e delle spese di esame, copia e notificazione, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. I conteggi prodotti dal creditore, quanto a interessi legali e di mora, non sono vincolanti per l’Amministrazione se non nei limiti di legge.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza e provvederà, entro i successivi sessanta giorni, all’esecuzione dell’incarico, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari. Nessun compenso è dovuto al commissario, rientrando l’attività nei suoi compiti istituzionali.
Nota della Redazione
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