Rapina: danno di speciale tenuità e valutazione plurioffensiva (Cass. pen. Sez. VII n. 32114 del 27.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rapina, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico. Occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del reato, che lede, oltre al patrimonio, anche la libertà e l’integrità fisica e morale del soggetto aggredito. L’attenuante trova applicazione solo quando risulti di speciale tenuità la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati a entrambi i beni tutelati. È inoltre inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso che deduca una questione non proposta nei motivi di appello, non potendo la generica prospettazione in gravame essere specificata per la prima volta in cassazione.

Il Fatto

La vicenda riguarda un imputato condannato per rapina, che ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 28 ottobre 2025. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., richiamando la scarsità del valore del bene sottratto e l’esiguità delle lesioni cagionate alla vittima. Con il secondo motivo denuncia l’omessa motivazione sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena.

La questione arriva davanti alla Corte dopo che entrambe le doglianze erano state proposte in appello in termini generici, circostanza che assume rilievo decisivo nella valutazione di ammissibilità dei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, che ritiene inammissibile per genericità. Dalla sentenza impugnata risulta infatti che la relativa istanza era stata formulata in sede di gravame in termini del tutto generici. Sul punto i giudici ribadiscono che è inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione non costituita oggetto dei motivi di appello. In tale nozione rientra anche la generica prospettazione in gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con il ricorso, secondo il richiamo a Sez. 2, n. 34044 del 20.11.2020, Rv. 280306-01.

In ogni caso, la Corte rileva che la censura è manifestamente infondata. Ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non basta che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico. Occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui è stata esercitata la violenza o la minaccia.

La ragione sta nella natura plurioffensiva del reato, che lede, oltre al patrimonio, anche la libertà e l’integrità fisica e morale del soggetto aggredito per la realizzazione del profitto. Ne deriva che l’attenuante può trovare applicazione solo quando sia di speciale tenuità la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati a entrambi i beni tutelati. La Corte richiama sul punto Sez. Un., n. 42124 del 27.06.2024, Rv. 287095-02.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara ugualmente inammissibile, risultando che la richiesta di sospensione condizionale era stata proposta in appello in forma generica. Il giudice d’appello non è tenuto a concedere d’ufficio il beneficio né a motivare specificamente sul punto quando l’interessato si limiti, nell’atto di impugnazione e in sede di discussione, a un generico richiamo dei benefici di legge, senza indicare alcun elemento di fatto astrattamente idoneo a fondarne l’accoglimento, secondo Sez. 4, n. 1513 del 03.12.2013, Rv. 258487-01.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, non avendo la memoria difensiva dell’8 giugno 2026 introdotto elementi idonei a superare le ragioni esposte. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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