Art. 410.
Opposizione alla richiesta di archiviazione
1. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilita', l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.
2. Se l'opposizione e' inammissibile e la notizia di reato e' infondata, il giudice dispone l'archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.
3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma dell'articolo 409 commi 2, 3, 4 e 5, ma, in caso di piu' persone offese, l'avviso per l'udienza e' notificato al solo opponente.