Inammissibili i motivi sulla droga riproposti per la prima volta in cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 1569 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo superiore al limite tabellare previsto dall’art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309/1990 non costituisce prova decisiva dell’effettiva destinazione allo spaccio, ma può legittimamente concorrere a fondare tale conclusione unitamente ad altri elementi. La causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è deducibile per la prima volta in cassazione, se la disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. La circostanza attenuante del lucro e dell’evento di speciale tenuità è applicabile anche ai delitti in materia di stupefacenti ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità, richiedendo un ulteriore elemento specializzante. La recidiva facoltativa e la determinazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo per difetto o illogicità della motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, con sentenza della Corte di appello di Lecce del 02.02.2024, per detenzione illecita di sostanza stupefacente. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi.
Con i motivi si deducevano, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità; violazione dell’art. 131-bis cod. pen.; violazione dell’art. 62, n. 4, cod. pen.; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e mancata esclusione della recidiva; violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. La questione centrale riguarda la possibilità di sindacare in sede di legittimità valutazioni già compiute dal giudice di merito e non devolute in appello.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina partitamente i motivi, dichiarandoli tutti inammissibili o manifestamente infondati. Sul primo, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ricorda che il superamento del limite tabellare, pur non costituendo prova decisiva dello spaccio, può concorrere a fondarlo insieme ad altri elementi (Sez. III n. 46610 del 09.10.2014; Sez. VI n. 11025 del 06.03.2013). I giudici di appello avevano valorizzato la quantità di cocaina, con principio attivo pari al 68,4%, le modalità della condotta percepite dagli operanti, il confezionamento frazionato, il possesso dello strumento di pesatura e l’ingente somma sequestrata.
Sul secondo motivo, la Corte rileva che la questione dell’art. 131-bis cod. pen. non era stata rappresentata nei motivi di appello. La causa di non punibilità, già in vigore alla data della sentenza di appello, non può essere dedotta per la prima volta in cassazione (Sez. V n. 57491 del 23.11.2017; Sez. II n. 21465 del 20.03.2019; Sez. III n. 23174 del 21.03.2018).
Sul terzo motivo, il Collegio richiama il dictum delle Sezioni Unite: l’attenuante del lucro di speciale tenuità è applicabile a ogni delitto commesso per motivo di lucro, compresi quelli in materia di stupefacenti, ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità (Sez. Un. n. 24990 del 30.01.2020). Ai fini del riconoscimento rispetto al fatto lieve occorre un ulteriore elemento specializzante, riguardante congiuntamente l’entità del lucro e dell’evento. La Corte territoriale aveva escluso l’attenuante valorizzando il dato ponderale della sostanza e l’ingente somma detenuta.
Sul quarto motivo, la Corte osserva che la concessione delle attenuanti generiche è stata negata per i precedenti penali e il disvalore del fatto, elementi preponderanti (Sez. II n. 3896 del 20.01.2016; Sez. V n. 39473 del 13.06.2013). Quanto alla recidiva facoltativa, la Corte di appello ha adempiuto all’onere motivazionale rimarcando il precedente, la natura omogenea del nuovo reato e la non consistente distanza temporale. Sul quinto motivo, la determinazione della pena è ritenuta congrua e non manifestamente illogica, sottraendosi al sindacato di legittimità. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 62 c.p. – Circostanze attenuanti comuni
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 132 c.p. – Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso