Reiteratività delle doglianze e inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 18680 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese con argomentazioni complete ed esenti da vizi logici, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito non consentita in sede di legittimità. In tema di truffa, l’incameramento del profitto confluito su una carta intestata al ricorrente costituisce elemento di decisiva rilevanza per affermarne la responsabilità. Il giudice può respingere la richiesta di pena sostitutiva facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell’imputato, purché dalla loro valutazione emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi di rieducazione, al contenimento del rischio di recidiva e all’adempimento delle prescrizioni.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria che ne aveva confermato la condanna per il reato di cui all’art. 640 cod. pen..
Con il primo motivo ha dedotto il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità; con il secondo ha dedotto i medesimi vizi in relazione alla mancata applicazione della pena sostitutiva della pena detentiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che entrambi i motivi di ricorso erano non consentiti, in quanto meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese con argomentazioni puntuali ed esenti da vizi logici. I motivi si risolvevano, pertanto, in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in sede di legittimità, risultando altresì caratterizzati da evidente genericità per l’assenza di un confronto critico con la motivazione impugnata.
Quanto alla responsabilità per il reato di truffa, la Corte ha ricordato che l’incameramento del profitto, confluito su una carta intestata al ricorrente, costituisce un elemento di decisiva rilevanza per affermarne la responsabilità. Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva correttamente illustrato il compendio probatorio, evidenziando la sussistenza di artifici e raggiri consistenti nella simulazione di circostanze non veritiere e la riconducibilità dell’evento dannoso al ricorrente in ragione dell’intestazione della carta prepagata su cui era confluita la somma.
In ordine alla pena sostitutiva, la Corte ha precisato che il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell’imputato, purché la valutazione sia oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione e faccia emergere elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa, al contenimento del rischio di recidiva e all’adempimento delle prescrizioni. Il diniego era stato ragionevolmente motivato sulla base delle modalità insidiose della condotta fraudolenta, suscettibile di reiterazione in ragione delle potenzialità diffusive del mezzo impiegato e della capacità a delinquere del ricorrente.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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