Potere inibitorio prefettizio sul noleggio senza conducente oltre i sessanta giorni (TAR Lombardia n. 2880 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere inibitorio del Prefetto sull’attività di noleggio di veicoli senza conducente, disciplinato dall’art. 2 del d.P.R. n. 481/2001, si articola secondo un criterio temporale rigido. Entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione della SCIA da parte del Comune, il divieto o la sospensione possono fondarsi sulle motivate esigenze di pubblica sicurezza e sui casi di cui all’art. 11, secondo comma, del R.D. n. 773/1931, ivi compresa la mancanza della buona condotta. Decorso tale termine, il potere ordinario è consumato e l’interdizione è ammessa solo per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza, cioè su elementi emersi dopo la scadenza. Il provvedimento tardivo motivato su condanne, precedenti di polizia e frequentazioni antecedenti è pertanto illegittimo. La comunicazione di avvio del procedimento non sposta il dies a quo, essendo adempimento incompatibile con la celerità del procedimento.
Il Fatto
La società ricorrente esercita l’attività di noleggio di veicoli senza conducente. Il 1° marzo 2023 ha presentato al Comune la SCIA di inizio attività; due giorni dopo il Comune ha trasmesso la segnalazione al Prefetto, che ha avviato l’istruttoria richiedendo informazioni all’Arma dei Carabinieri. Il rapporto informativo, acquisito il 20 aprile 2023, è stato notificato al legale rappresentante insieme all’avvio del procedimento di sospensione, senza che seguissero scritti difensivi.
Il 9 giugno 2023 il Prefetto ha inibito l’attività, valorizzando una condanna per furto risalente al 2004, controlli di polizia dal 2002 al 2022, rapporti di parentela con soggetti pregiudicati e la partecipazione al capitale di un socio con precedenti in materia di stupefacenti. Il Comune ha poi disposto l’immediata sospensione dell’attività. La società ha impugnato entrambi i provvedimenti davanti al TAR Lombardia, che in sede cautelare aveva accolto la domanda con ordinanza non appellata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall’Amministrazione. Il provvedimento prefettizio, pur fondato su criticità riferite al legale rappresentante, inibisce l’attività economica della società e ne determina di fatto la cessazione: ciò basta a fondare la legittimazione attiva della ricorrente.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce i referenti normativi. L’art. 2 del d.P.R. n. 481/2001 consente al Prefetto di vietare o sospendere l’attività entro sessanta giorni dalla comunicazione del Comune, nei casi previsti dall’art. 11, comma 2, del R.D. n. 773/1931, e in ogni caso, anche oltre il termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che decorso il termine il divieto si deve fondare su elementi sopravvenuti, con presupposti più ampi quanto alla tutela della sicurezza pubblica ma necessariamente successivi all’avvio dell’attività.
Il Prefetto, nella specie, ha espressamente richiamato il primo periodo della norma. Il provvedimento è però datato 9 giugno 2023, oltre i sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, e si fonda su una sentenza di condanna e su precedenti di polizia del 2004, su parentele e frequentazioni già intercorse e su criticità relative al socio di minoranza: tutti elementi antecedenti alla scadenza, non sopravvenuti.
È respinta anche la tesi del Comune, che invocava la comunicazione di avvio del procedimento per far decorrere da essa il dies a quo. Il Collegio osserva che l’esercizio del potere inibitorio sull’attività avviata mediante SCIA non richiede la previa comunicazione di avvio, incompatibile con la celerità del procedimento; la concessione della possibilità di interloquire è iniziativa garantista che non incide sul rispetto del termine decadenziale. La pronuncia richiamata dal Comune riguarda un’ipotesi diversa, relativa alle sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza e all’esercizio dei poteri di autotutela di cui all’art. 19, comma 4, della legge n. 241/1990.
Il ricorso è pertanto accolto. Resta impregiudicato il potere di divieto al cospetto di eventuali sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza e l’esercizio dell’autotutela. L’annullamento del decreto prefettizio travolge per invalidità derivata l’ordinanza comunale, venendo meno la condizione della sua legittima esistenza. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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