Patteggiamento e inconferibilità: il venir meno dell’obbligo dichiarativo esclude il danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 51 del 30.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti con pena detentiva inferiore a due anni e sospesa condizionalmente non integra un obbligo dichiarativo ai fini dell’inconferibilità degli incarichi dirigenziali. L’art. 28, comma 8, d.P.R. n. 313/2002 esonera l’interessato dall’indicare nel casellario le iscrizioni relative a tale sentenza, cosicché la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 39/2013 non può considerarsi mendace. Ne consegue l’insussistenza dell’illecito amministrativo a carico del soggetto che ha reso la dichiarazione e, per derivazione, l’impossibilità di ravvisare la responsabilità del segretario comunale e del sindaco. La novella dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotta dalla riforma Cartabia, ha inoltre implicitamente abrogato l’equiparazione tra patteggiamento e condanna ai fini dell’inconferibilità.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio un dipendente pubblico che, in forza dell’art. 107 d.lgs. n. 267/2000, aveva ricevuto incarichi dirigenziali e la nomina a vicesegretario presso un ente locale. L’uomo aveva omesso di dichiarare una precedente sentenza di patteggiamento per peculato.

La domanda risarcitoria, quantificata negli emolumenti corrisposti per l’incarico ritenuto inconferibile, coinvolgeva in via solidale anche il segretario comunale, nella qualità di responsabile della prevenzione della corruzione, e il sindaco pro tempore. Tutti e tre i convenuti hanno eccepito la nullità dell’atto di citazione e l’insussistenza dell’obbligo dichiarativo.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione di prescrizione. Il termine quinquennale ex art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 decorre dal fatto dannoso, ma l’occultamento doloso non è configurabile quando manca un obbligo di informare. Ciò perché l’art. 28, comma 8, d.P.R. n. 313/2002 esclude che l’interessato debba indicare le sentenze di patteggiamento con pena inferiore a due anni.

Il Collegio ricostruisce la vicenda dichiarativa. La sentenza di patteggiamento non poteva essere equiparata a condanna rilevante, non solo per la sospensione condizionale della pena, che non rientra tra le ipotesi dell’art. 166 cod. pen., ma soprattutto per il limite dichiarativo. La Cassazione penale, Sez. V n. 38152 del 2023, richiamata dal giudice penale, e il G.U.P. di Pescara n. 81 del 2025 hanno confermato che la dichiarazione sulle cause di inconferibilità va resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e che le condanne patteggiate inferiori a due anni non devono essere indicate.

Su un piano sistematico, la Corte richiama il parere del Cons. Stato n. 524 del 2024, secondo cui il nuovo art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, ha implicitamente abrogato l’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 39/2013 nella parte in cui equiparava la sentenza patteggiata a quella di condanna. Viene così meno la stessa causa di inconferibilità per le condanne successive al 30.12.2022.

Caduto l’obbligo dichiarativo, manca il presupposto logico dell’addebito mosso al dipendente, il quale aveva prodotto un certificato del casellario recante la dicitura “nulla”. Di riflesso, non è ravvisabile alcuna responsabilità del segretario comunale per la mancata attivazione della procedura di contestazione, né del sindaco per il conferimento degli incarichi, difettando il fatto illecito presupposto. Le spese sono poste a carico della Procura regionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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