Sanatoria esclusa per opere non assentite in zona 1A del PUT (TAR Campania n. 1318 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In area sottoposta a vincolo paesaggistico e ricadente nella zona 1A del PUT, l’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 non può essere riconosciuto per opere che introducano nuovi volumi, nuove aperture o modifiche delle aperture esistenti, estranee alla logica del restauro conservativo. Le opere preesistenti, realizzate senza titolo paesaggistico e interferenti con quelle oggetto dell’istanza, ne mutuano il carattere di illiceità, impedendo la sanatoria. Il parere della Soprintendenza che richiami la normativa paesaggistica e analizzi la liceità delle opere esistenti e la loro compatibilità con il PUT non è affetto da difetto di motivazione, quando la valutazione sia puntuale e non irragionevole. La richiesta di integrazione documentale da parte della Soprintendenza, finalizzata a ricostruire l’evoluzione dell’edificato, sospende legittimamente il termine per il rilascio del parere.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un fabbricato in Positano, dopo aver ottenuto permessi di costruire in sanatoria e una SCIA relativa a una variante in corso d’opera, realizza ulteriori opere: una porta-finestra, una pergotenda, una balaustra in ferro, una finestra sulla parete nord, la copertura parziale dell’intercapedine e una rete antintrusione. Per tali manufatti chiede il permesso di costruire in sanatoria e l’accertamento di compatibilità paesaggistica.
La Commissione locale per il paesaggio esprime parere non favorevole; la Soprintendenza rende parere contrario, rilevando opere in assenza o in difformità di titolo e la presenza di ulteriori manufatti non indicati nell’istanza. Il Comune emette quindi il diniego definitivo. La ricorrente impugna sia il parere della Soprintendenza sia il provvedimento comunale, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso introduttivo. Il parere impugnato è una valutazione di carattere strettamente paesaggistico: richiama la soggezione dell’area al d.lgs. n. 42 del 2004 per effetto del D.M. 23.01.1954 e dell’art. 142, comma 1, lettera f, e analizza la liceità delle opere esistenti e la loro compatibilità con il PUT.
La ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di titoli paesaggistici riferiti alle opere individuate nel sopralluogo, preesistenti agli interventi in questione. Tali opere — intercapedine, muro di contenimento in cemento armato, demolizione di muratura — non sono state neppure menzionate nell’istanza. Poiché si traducono nella realizzazione di volumi, non sono assentibili mediante accertamento di compatibilità paesaggistica; la loro non liceità fa sì che le opere oggetto dell’istanza ne mutuino il carattere.
Quanto alle opere richieste, il PUT non le consente. L’art. 17 per la zona 1A impone l’inedificabilità e l’art. 27 ammette il solo restauro conservativo, rispettando tipi, numero e posizione delle aperture. Le nuove aperture e le modifiche a quelle esistenti sono quindi vietate; gli altri interventi introducono nuovi elementi, estranei alla logica conservativa.
La valutazione di impatto negativo per i materiali usati e le dimensioni del muro in cemento armato e della copertura in lamiera non è irragionevole. Neppure si applica l’allegato A del d.P.R. n. 31/2017: i punti richiamati riguardano la manutenzione di aperture e muri già esistenti, mentre il muro risulta difforme per forma e dimensioni rispetto a quello originario. Non ha riscontro, infine, la disposizione invocata dalla ricorrente sul PUT.
Sono infondati anche i motivi aggiunti. Le integrazioni documentali chieste dalla Soprintendenza non attengono solo a profili edilizi, ma a una più dettagliata rappresentazione dello stato dei luoghi, necessaria a ricostruire l’evoluzione temporale dell’edificato. Esse hanno quindi legittimamente sospeso il termine per il rilascio del parere, e il Comune non era tenuto a una motivazione autonoma.
Nota della Redazione
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