Confisca obbligatoria e patteggiamento: l’accordo non può escluderla (Cass. pen. Sez. III n. 9789 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La confisca obbligatoria del profitto dei reati tributari, prevista dall’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, non rientra nell’oggetto dell’accordo tra le parti ai sensi dell’art. 444, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 25, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022. Tale disposizione riserva alla sola confisca facoltativa e alle pene accessorie la possibilità, per le parti, di chiedere che la confisca non sia ordinata o sia ordinata con riferimento a specifici beni o per un determinato importo. La misura ablatoria va pertanto disposta, in presenza del relativo presupposto legale, anche con la sentenza di applicazione di pena su richiesta, quand’anche non abbia formato oggetto di accordo. In caso di confisca obbligatoria, il giudice assolve al proprio obbligo motivazionale evidenziando il presupposto legale della stessa, senza necessità di una motivazione rafforzata. È inammissibile la doglianza con cui un terzo estraneo al reato deduca la lesione del proprio diritto di proprietà.

Il Fatto

Il Tribunale di Velletri, con sentenza del 3 luglio 2023, aveva applicato alla ricorrente, su richiesta delle parti, la pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato di omessa dichiarazione dei redditi, disponendo altresì la confisca per equivalente dei beni nella sua disponibilità fino alla concorrenza dell’imposta evasa, pari a euro 147.250,00.

La Cassazione, con sentenza del 26 gennaio 2024, aveva annullato con rinvio limitatamente alla confisca, per omessa motivazione. Il Tribunale di Velletri, in sede di rinvio, ha confermato la misura ablatoria. La ricorrente impugna la decisione, deducendo l’illegittimità del diniego di un nuovo accordo novativo sulla confisca e la lesione dei diritti di terzi in buona fede sul bene immobile.

La Motivazione della Corte

La Terza Sezione affronta in via congiunta i tre motivi, ritenendoli connessi. Il nodo giuridico è se l’art. 444, comma 1, cod. proc. pen., dopo la riforma Cartabia, consenta alle parti di escludere dall’accordo la confisca obbligatoria. La risposta è negativa.

La Corte richiama la portata dell’art. 25, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022, che ha ampliato lo spazio negoziale delle parti ma lo ha circoscritto alla confisca facoltativa e alle pene accessorie. La confisca obbligatoria resta fuori da tale spettro applicativo, coerentemente con il consolidato orientamento (Sez. 7, n. 37798 del 04/10/2024, Islami; Sez. 3, n. 25317 del 31/05/2023, Diana).

Né rileva che la precedente pronuncia rescindente avesse fatto riferimento all’assenza di accordo sulla confisca. Tale richiamo era funzionale a delimitare le modalità di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020), non ad affermare la fondatezza del motivo.

Il Tribunale ha correttamente dato atto che non era stato acquisito alcun nuovo accordo, essendovi solo una richiesta di non applicare la confisca. La pronuncia di rinvio si pone in continuità con il principio per cui la confisca del profitto dei reati fiscali è obbligatoriamente disposta anche con la sentenza di patteggiamento (Sez. 3, n. 42830 del 22/10/2024, Alessi).

Quanto all’obbligo motivazionale, il giudice deve soltanto evidenziare il presupposto legale (Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013), come effettivamente avvenuto. Infine, la doglianza sulla presunta appartenenza del bene a terzo estraneo è priva di interesse, poiché l’immobile non è oggetto di confisca diretta ma potrà essere aggredito solo in via per equivalente, non rilevando che l’acquisto sia intervenuto dopo i reati. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e a euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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