Messaggistica criptata Sky-Ecc, ordini europei e gravi indizi associativi (Cass. pen. Sez. III n. 10056 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ordini europei di indagine per l’acquisizione di messaggistica su sistemi criptati, ai fini dell’utilizzabilità degli atti non è richiesta l’osservanza, da parte dello Stato di esecuzione, di tutte le disposizioni dell’ordinamento italiano in materia di formazione e acquisizione della prova, dovendo essere garantiti i diritti fondamentali e il diritto di difesa. Chi deduce la nullità o l’inutilizzabilità di atti non presenti nel fascicolo deve indicarli con precisione e produrli formalmente. L’inaccessibilità dell’algoritmo di decifratura non integra, di per sé, violazione dei diritti della difesa, salvo specifiche allegazioni contrarie. Integra la condotta di partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti la costante disponibilità ad acquistare la sostanza di cui il sodalizio traffica, quando il rapporto superi la soglia sinallagmatica e si traduca in adesione al programma criminoso.

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari applica all’indagato la custodia cautelare in carcere per i delitti di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, associazione di tipo mafioso aggravata e plurime cessioni di cocaina. Il Tribunale del riesame respinge la richiesta di riesame e condanna l’indagato alle spese.

Avverso l’ordinanza il difensore propone ricorso per cassazione, deducendo l’inutilizzabilità dei dati informatici estrapolati dalla rete criptata Sky-Ecc e acquisiti tramite ordini europei di indagine, l’insufficienza dei gravi indizi quanto al reato associativo e all’aggravante, e l’assenza delle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso, ritenendolo articolato in motivi in parte non consentiti e comunque infondati. Sul primo versante osserva che le doglianze sull’utilizzabilità ignorano le risposte già date dal Tribunale o ripropongono questioni esaminate dalle Sezioni Unite n. 23755 e n. 23756 del 29 febbraio 2024, che erano state richiamate nell’ordinanza impugnata.

Quanto all’abbinamento dei codici IMEI agli identificativi degli utenti, il Tribunale ha dedicato ampia parte dell’ordinanza al confronto tra i dati trasmessi dall’autorità giudiziaria francese e quelli ricavati da servizi di osservazione, intercettazioni, sequestri e tracciati GPS, evidenziandone la piena convergenza. Il ricorrente, sul punto, non individua concrete ragioni di criticità.

La censura sulla mancata disponibilità dell’algoritmo di decifratura e del software di selezione dei messaggi è superata dai principi delle Sezioni Unite, che escludono il pericolo di alterazione dei dati poiché il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura. Viene richiamata anche la sentenza della Corte di giustizia UE nella causa C-670/22 del 30 aprile 2024.

Il richiamo all’art. 8 d.lgs. 51/2018 è giudicato inconferente, non potendo il complesso processo valutativo che fonda la custodia essere equiparato al trattamento automatizzato dei dati. Analogamente, la sentenza della Grande Camera Yuksel Yalcinkaya c. Turchia risulta fondata su un fatto diverso, essendo stato negato all’imputato di conoscere testo e interlocutori dei messaggi. La sentenza n. 171/2024 della Corte di giustizia UE, relativa a un sequestro di telefono cellulare, è parimenti non pertinente.

Sulla censura relativa al titolo di reato presupposto dell’attività intercettiva estera, la Corte ribadisce il principio delle Sezioni Unite n. 23755: per l’utilizzabilità degli atti acquisiti mediante ordine europeo di indagine è necessario garantire i diritti fondamentali e il diritto di difesa, ma non l’osservanza di tutte le disposizioni italiane in materia di acquisizione della prova. L’acquisizione dei dati Sky-Ecc era stata disposta dall’autorità estera in relazione a indagini sul narcotraffico.

Sui gravi indizi, il ricorso non si confronta con lo sforzo argomentativo del Tribunale, che dà conto di una pluralità di indizi sull’esistenza di un sodalizio mafioso operante in un esteso territorio della provincia di Brindisi. Quanto al ruolo dell’indagato, l’ordinanza valorizza la frequenza e la stabilità dei rapporti con i capi dell’associazione, la fiducia che consentiva il trasferimento di consistenti quantitativi di cocaina senza verifiche e con pagamento differito. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui integra la partecipazione la costante disponibilità ad acquistare la sostanza, se la volontà supera la soglia del rapporto contrattuale.

Le censure difensive mirano a ottenere una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dai giudici di merito, senza individuare profili di manifesta illogicità, e sono pertanto inammissibili. La Corte precisa che i gravi indizi non devono essere valutati secondo i criteri dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., richiamato solo nei commi 3 e 4 dall’art. 273 cod. proc. pen.

Quanto all’aggravante dell’agevolazione mafiosa, la censura è infondata nel merito e comunque inammissibile, perché l’interesse dell’indagato a contestare una qualificazione giuridica sussiste solo se essa incide sull’an o sul quomodo della misura. Anche le esigenze cautelari resistono: il Tribunale valorizza la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la prossimità temporale dei fatti, la professionalità dell’attività di spaccio e l’insensibilità dell’indagato alla condanna e al processo pendente. Il decorso del tempo ha significato neutro e, nel caso, non elide le esigenze cautelari. Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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