Inutilizzabilità non automatica degli atti nel fascicolo dibattimentale e amministratore di fatto (Cass. pen. Sez. III n. 10402 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’inutilizzabilità degli atti erroneamente inseriti nel fascicolo per il dibattimento non opera automaticamente, ma consegue alla tempestiva eccezione di parte da proporsi entro il termine previsto dall’art. 491, comma 2, cod. proc. pen., poiché la legge consente, su accordo delle parti, l’acquisizione di atti ulteriori rispetto a quelli indicati dall’art. 431, comma 1, cod. proc. pen. Il processo verbale di constatazione, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale, utilizzabile nella parte redatta prima dell’insorgenza degli indizi di reità; la parte successiva è utilizzabile solo se sono rispettate le garanzie del codice di rito. In tema di reati tributari, la qualifica di amministratore di fatto, desumibile dall’art. 2639 cod. civ., postula l’esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici della funzione, non necessariamente di tutti, ma di un’apprezzabile attività gestoria non episodica; il relativo accertamento è valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretta da congrua motivazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 23 gennaio 2024, confermava la decisione del Tribunale di Milano del 6 dicembre 2022, che aveva condannato il ricorrente, quale amministratore di fatto di una società di logistica, per il delitto di occultamento delle scritture contabili ex art. 10 del d. lgs. n. 74 del 2000, in concorso con l’amministratore di diritto, sostituendo la pena con la detenzione domiciliare. Il reato ex art. 5 del d. lgs. n. 74 del 2000 era stato dichiarato estinto per prescrizione in primo grado.
Il ricorrente impugnava per cassazione deducendo tre motivi: l’inosservanza delle norme sull’inutilizzabilità di atti di indagine acquisiti al fascicolo dibattimentale senza lettura né possibilità di opposizione; l’omessa risposta ai motivi sulla qualità di amministratore di fatto; la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. per il precedente giudicato assolutorio relativo all’anno 2013.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte richiama il principio costante secondo cui l’inutilizzabilità degli atti inseriti nel fascicolo dibattimentale non è automatica, ma richiede la tempestiva eccezione ex art. 491, comma 2, cod. proc. pen. Nel caso concreto la difesa non si era opposta all’acquisizione delle dichiarazioni rese in sede di verifica fiscale, gravando su di essa l’onere di verificare quanto materialmente prodotto dal pubblico ministero.
Quanto al processo verbale di constatazione, la Corte ribadisce che esso, quale atto amministrativo extraprocessuale, è prova documentale; la parte redatta dopo l’insorgenza degli indizi di reità non è utilizzabile se non sono rispettate le modalità dell’art. 220 disp. att. Poiché il momento di insorgenza degli indizi non era stato contestato, legittimamente il verbale è stato utilizzato.
Sui motivi secondo e terzo, trattati unitariamente, la Corte ritiene immune da censure l’attribuzione al ricorrente della qualifica di amministratore di fatto. Egli era depositario delle scritture contabili, intermediario abilitato e, in assenza di tracce di attività dell’amministratore formale, gestore delle operazioni economiche, come riferito dai dipendenti e dai clienti. La nozione di amministratore di fatto ex art. 2639 cod. civ. esige l’esercizio continuativo e significativo dei poteri gestori, non di tutti ma di un’attività non episodica, con accertamento riservato al giudice del merito.
Quanto al dedotto giudicato assolutorio, la Corte rileva che esso ha riguardato una vicenda diversa, temporalmente e contenutisticamente, riferita all’anno 2013, senza efficacia preclusiva rispetto ai fatti di causa, concernenti il diverso reato ex art. 10 del d. lgs. n. 74 del 2000. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2639 c.c. – Estensione delle qualifiche soggettive
- Art. 431 c.p.p. – Fascicolo per il dibattimento
- Art. 491 c.p.p. – Questioni preliminari
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso
- Art. 649 c.p.p. – Divieto di un secondo giudizio