Maltrattamenti e interrogatorio preventivo non obbligatorio in caso di pericolo di recidiva (Cass. pen. Sez. 6 n. 12014 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini, previsto dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., non deve essere disposto quando la misura cautelare sia applicata per fronteggiare il pericolo di reiterazione del reato di maltrattamenti ex art. 572 cod. pen., in quanto tale delitto rientra tra quelli indicati dall’art. 362, comma 1-ter, cod. proc. pen. L’omissione dell’adempimento in tale ipotesi non configura la nullità a regime intermedio dell’ordinanza cautelare, dovendosi invece reputare legittima la deroga alla regola dell’interrogatorio anticipato.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava dinanzi al Tribunale della libertà di Bologna l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alle persone offese, con dispositivo elettronico di controllo, per il reato di maltrattamenti in danno della compagna convivente e della figlia minore. Il Tribunale rigettava il riesame, ma la difesa ricorreva per cassazione deducendo la nullità del provvedimento genetico per omesso interrogatorio anticipato della persona sottoposta alle indagini.
Secondo il ricorrente, il Giudice avrebbe dovuto procedere all’interrogatorio prima di applicare la misura in assenza dei presupposti legittimanti la deroga, con conseguente violazione del diritto di difesa ai sensi dell’art. 178 cod. proc. pen. Il ricorrente invocava il precedente di legittimità relativo alla patologia processuale derivante dall’omissione dell’interrogatorio previsto per la misura della custodia cautelare.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente inquadrato la fattispecie, rilevando che la misura cautelare era stata applicata per fronteggiare il pericolo di condotte reiterative, ossia per l’esigenza di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. Tale circostanza assume rilievo decisivo ai fini della verifica sulla obbligatorietà dell’adempimento contestato.
Il Collegio ha quindi richiamato il disposto dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, che impone al giudice di procedere all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini prima di disporre la misura cautelare. La norma, tuttavia, prevede deroghe quando sussista l’esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), in relazione a uno dei delitti indicati dall’art. 362, comma 1-ter, cod. proc. pen.
La Corte ha precisato che il delitto di maltrattamenti rientra espressamente nel catalogo dei reati richiamati dalla norma, con la conseguenza che l’interrogatorio preventivo non è obbligatorio quando la misura sia disposta al fine di scongiurare il pericolo di recidiva. L’ordinanza impugnata risulta pertanto immune dai vizi dedotti, in quanto il giudice della cautela ha legittimamente omesso l’adempimento.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa nella misura di tremila euro.
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Nota della Redazione
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