Inammissibile il ricorso del gestore non proprietario dei terreni in sequestro (Cass. pen. Sez. III n. 12130 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito dell’interesse ad impugnare, richiesto dall’art. 568 cod. proc. pen., opera anche per le impugnazioni dei provvedimenti cautelari e si sostanzia nell’attitudine dell’impugnazione a rimuovere il pregiudizio dedotto o a conseguire una utilità obiettiva. Tale interesse va misurato in chiave comparativa tra il provvedimento impugnato e quello che il giudice ad quem potrebbe emanare in caso di accoglimento. Ne deriva che è inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto dal soggetto che, non essendo proprietario dei beni in sequestro, non sarebbe titolato alla loro restituzione in caso di esito favorevole. In tema di reati paesaggistici, l’occupazione non autorizzata di un’area vincolata integra il reato di cui all’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42/2004, che non presuppone la realizzazione di interventi edili, essendo sufficiente una permanente compressione del bene protetto.
Il Fatto
Il tribunale del riesame confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip in ordine a reati edilizi e paesaggistici e alla fattispecie di cui all’art. 518 duodecies cod. pen., assumendo che le aree fossero destinate a parcheggio in assenza dei necessari titoli.
Il ricorrente, indagato e gestore di fatto dei terreni, proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: assenza di interventi edili sulle aree in sequestro; difetto di motivazione in ordine all’impossibilità di adibire i terreni a parcheggio e all’insussistenza della fattispecie contestata; infine, carenza del periculum in mora. Il ricorso veniva affidato anche alla difesa tecnica, che ne chiedeva l’accoglimento.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato in via prioritaria la questione di ammissibilità, rilevando che il ricorso risultava sottoscritto dal difensore dell’indagato, il quale non era proprietario dei terreni in vinculis. Da qui la conseguenza decisiva: non essendo titolare di un diritto alla restituzione dei beni in caso di esito positivo dell’impugnazione, il ricorrente era privo dell’interesse legittimante.
Il collegio ha ricostruito la nozione di interesse processuale richiamando l’art. 568 cod. proc. pen., che lo richiede anche per le impugnazioni cautelari. L’interesse va colto in una duplice dimensione, processuale e sostanziale, e quest’ultima deve tradursi in un vantaggio o utilità obiettiva per l’impugnante. Se l’impugnazione non può modificare gli effetti del provvedimento, rimuovendo il pregiudizio dedotto, l’interesse non sussiste. Il criterio di misurazione è comparativo tra il provvedimento impugnato e quello che il giudice ad quem potrebbe adottare.
La Corte ha confermato questa impostazione richiamando Sez. VI n. 1473 del 1997 e le Sezioni Unite n. 6624 del 2011. Dagli atti allegati dalla difesa, esaminabili dalla Corte, è emerso che i terreni appartengono a terzi, mentre il ricorrente ne sarebbe soltanto gestore di fatto in qualità di titolare dell’azienda agricola. La sua posizione non gli consentirebbe alcuna restituzione in caso di accoglimento.
Su un piano ulteriore, la Corte ha precisato che l’occupazione con veicoli, senza autorizzazioni, di un’area sottoposta a vincoli ambientali integra il reato di cui all’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42/2004, a nulla rilevando che i veicoli possano essere rimossi. La condotta che determini una permanente compressione del bene tutelato può integrare la contravvenzione anche in assenza di lavori edili, come si desume dal richiamo all’art. 146 d.lgs. n. 42/2004. Il reato ha carattere permanente e la permanenza cessa con la condotta, con il sequestro del bene o, in mancanza, con la sentenza di primo grado.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 518 c.p. – Pubblicazione della sentenza
- Art. 568 c.p.p. – Regole generali
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso