Nessun potere inibitorio del Comune sulla CILA edilizia (TAR Veneto n. 1491 del 04.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Alla CILA di cui all’art. 6-bis d.P.R. 380/2001 non è applicabile il regime inibitorio proprio della SCIA. L’amministrazione comunale non dispone di alcun potere di blocco preventivo, conformativo o di autotutela sull’attività comunicata, ma soltanto di poteri sanzionatori successivi all’esecuzione delle opere. La collocazione dell’art. 27 d.P.R. 380/2001 nel Titolo IV, dedicato alla vigilanza sull’attività edilizia, conferma che la vigilanza riguarda le opere già iniziate o concluse e non la fase preventiva. L’adozione di un provvedimento di divieto di esecuzione delle attività oggetto di CILA integra eccesso di potere per sviamento, travisamento e carenza di istruttoria, oltre a violare il principio di legalità e tipicità dell’azione amministrativa.

Il Fatto

Un condominio titolare di un compendio immobiliare in zona produttiva ha presentato, tramite tecnico incaricato, una CILA ex art. 6-bis d.P.R. 380/2001 per la riorganizzazione degli spazi pertinenziali destinati a parcheggio. Il Comune, dopo aver ricevuto la comunicazione, ha chiesto l’integrazione documentale con una nota di richiesta di conformazione, contestando taluni profili di calcolo.

Ricevute le integrazioni, l’amministrazione ha emesso un’ordinanza con cui ha intimato al condominio il divieto di esecuzione delle attività oggetto della CILA, richiamando l’art. 19 legge 241/1990 e contestando il mancato adempimento di alcune prescrizioni, oltre a richiamare contenziosi pendenti e abusi non sanati riferibili all’immobile. Il condominio ha impugnato l’atto e la richiesta presupposta, chiedendo anche il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità della memoria di parte, depositata oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile. Interpretando l’art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a., ha ritenuto tempestivo il deposito effettuato entro le ore 24:00, poiché il superamento delle ore 12:00 rileva solo ai fini del computo dei termini a difesa delle altre parti.

Nel merito, il Tribunale ha accolto il primo motivo. Muovendo dalla pronuncia del Cons. Stato, sez. IV, n. 6322 del 2025, ha ribadito che alla CILA non è applicabile il regime della SCIA. L’art. 6-bis prevede solo una sanzione pecuniaria per l’ipotesi di lavori iniziati senza comunicazione, ma nessun potere di controllo repressivo, inibitorio, conformativo o di autotutela. La CILA assolve una funzione meramente informativa dell’avvio dei lavori.

Il collegio ha respinto la tesi comunale fondata sull’art. 27 d.P.R. 380/2001. La collocazione sistematica di tale norma nel Titolo IV, dedicato alla vigilanza, e non nel Titolo II sui titoli abilitativi, conferma che la vigilanza riguarda l’esecuzione materiale delle opere già iniziate o concluse, non gli atti comunicativi che le precedono. Non è quindi sostenibile un potere repressivo camuffato da inibitoria su opere non ancora eseguite.

Il Tribunale ha poi censurato le difese dell’amministrazione: la qualificazione delle contestazioni come mera “non esaustività” documentale è un’inammissibile integrazione motivazionale postuma; l’invocata funzione di tutela del privato è priva di base normativa; l’argomento sulla mancata inizializzazione dei lavori è irrilevante, poiché il regime della CILA non muta in funzione della distanza temporale dall’avvio.

È stata invece respinta la domanda risarcitoria. L’illegittimità dell’atto è presupposto necessario ma non sufficiente: occorrono allegazione di an e quantum e accertamento degli elementi dell’illecito. Nella specie l’amministrazione ha agito per evitare una compromissione dell’assetto del territorio e, pur essendo stata oltre misura rigorosa, la complessità del quadro ha integrato l’errore scusabile. Il ricorso è stato pertanto accolto con annullamento degli atti impugnati e condanna del Comune alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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