Astreinte negata per crisi della finanza pubblica nell’ottemperanza (TAR Veneto n. 1215 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può negare la condanna della pubblica amministrazione al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. quando ricorrono ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, autonome rispetto a quelle previste dal codice di rito civile. Tra tali ragioni rientrano la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, che il giudice può valutare come fatti notori ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ.. Il potere discrezionale del giudice dell’ottemperanza si estende sia allo scrutinio delle esimenti, sia alla graduazione dell’importo della sanzione.

Il Fatto

La vicenda prende le mosse da una pronuncia della Corte di appello di Venezia, sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere ai ricorrenti gli stipendi maturati e non corrisposti nel periodo compreso tra la sospensione dal servizio per mancata vaccinazione e la reintegrazione, oltre agli accessori. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato.

Poiché l’Amministrazione non aveva dato spontanea esecuzione, gli interessati hanno proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna al pagamento delle somme e la condanna della parte pubblica alla penalità di mora. Il Ministero, regolarmente notificato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha verificato la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza, richiamando l’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e l’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Il giudicato è stato accertato sulla base dell’attestazione di cancelleria e della notifica intervenuta nei confronti dell’Amministrazione.

Nel merito il ricorso è stato giudicato fondato. Non essendo contestato l’inadempimento, l’Amministrazione è stata condannata a dare esecuzione alla sentenza, provvedendo alla liquidazione e alla corresponsione delle somme, previa ricostruzione delle posizioni individuali agli effetti giuridici ed economici. Decorso inutilmente il termine, è stato nominato un Commissario ad acta nella persona del Direttore generale competente, con facoltà di subdelega e con l’ulteriore termine di sessanta giorni. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non è stato previsto alcun compenso.

Sulla domanda di astreinte, il Collegio ha richiamato l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che ha riconosciuto l’ammissibilità astratta dell’istituto nei confronti della pubblica amministrazione inadempiente, subordinandola però alla valutazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive. L’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. ha aggiunto al limite della manifesta iniquità, proprio del codice di rito civile, quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative, connesse a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici.

Su questa base il Collegio ha ritenuto che, nella specie, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino la mancata condanna al pagamento della penalità, richiamando precedenti conformi del giudice amministrativo. Tali ragioni ostative sono state qualificate come fatti notori, rilevanti ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ.. La domanda di astreinte è stata quindi respinta. Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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