Notifica alla parte e non al procuratore: nessun termine breve (Cass. civ. Sez. II n. 14170 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione della sentenza eseguita alla parte personalmente presso il domicilio eletto nello studio di un difensore diverso dal procuratore costituito non è idonea ad attivare il termine breve di impugnazione, poiché la sola identità di domiciliazione non assicura che l’atto giunga alla parte tramite il rappresentante processuale professionalmente qualificato. Ne consegue che la tempestività dell’impugnazione va valutata in relazione al termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., nella versione anteriore alla legge n. 69 del 2009. La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia, essendo necessario che dalla condotta processuale complessiva emerga inequivocabilmente il venir meno dell’interesse a coltivarla. Ai sensi dell’art. 340, secondo comma, cod. proc. civ., la riserva di impugnazione differita deve essere sciolta con la prima sentenza che venga impugnata, definitiva o non definitiva.

Il Fatto

La vicenda origina da un giudizio di divisione. Con sentenza non definitiva il tribunale qualificò la causa come divisione ereditaria e determinò le quote; i difensori di due coeredi formularono riserva d’appello. Il processo proseguì con l’intervento di un’acquirente di quota, che propose domanda di rendiconto, respinta con una seconda sentenza non definitiva. Seguì la sentenza definitiva di divisione in natura.

L’acquirente impugnò separatamente le tre pronunce. La Corte d’appello le dichiarò tutte inammissibili: per tardività dell’appello contro la sentenza definitiva, per violazione dell’art. 340 cod. proc. civ. quanto alla prima sentenza non definitiva, e per difetto di interesse quanto alla domanda di rendiconto, ritenuta abbandonata. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è accolto. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 20866/2020: la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza del termine breve deve essere rivolta in modo univoco a tale fine acceleratorio ed essere percepibile come tale dal destinatario. È quindi inidonea la notifica eseguita nei confronti della parte presso il domicilio eletto da questa e non dal suo difensore.

Nel caso concreto la notifica era stata effettuata alla parte personalmente presso il domiciliatario, in luogo diverso dallo studio del procuratore costituito. Confermano il principio la pronuncia della sezione tributaria n. 19876/2016 e Cass. n. 455/2022, secondo cui la notificazione alla controparte personalmente anziché al procuratore è inidonea a far decorrere il termine breve.

Pertanto spettava al giudice d’appello valutare la tempestività dell’impugnazione non già rispetto al termine breve, ma rispetto al termine lungo. L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo.

Il terzo motivo è rigettato. Secondo il Collegio, l’art. 340, secondo comma, cod. proc. civ. va letto nel senso che la riserva deve essere sciolta con la prima sentenza impugnata, definitiva o non definitiva. La ricorrente, beneficiaria della riserva, avrebbe dovuto impugnare la prima sentenza non definitiva unitamente all’appello contro la seconda.

Il quarto motivo è fondato e assorbe il quinto. La Corte ribadisce il principio per cui la mancata riproposizione della domanda in sede di precisazione delle conclusioni non autorizza alcuna presunzione di rinuncia (tra le altre, Cass. n. 12756/2024 e Cass. n. 723/2021). La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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