La domanda di regolarizzazione della luce proposta in via gradata non sopravvive al giudicato sulla veduta illecita (Cass. civ. Sez. 2 n. 19444 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza passata in giudicato che, tra le stesse parti, accerta l’illiceità di una veduta per violazione della distanza legale e ne ordina l’eliminazione, ha efficacia preclusiva rispetto a un successivo giudizio in cui sia proposta l’identica domanda di accertamento dell’illiceità della medesima apertura e di condanna agli interventi conseguenziali, in quanto copre sia il riesame della stessa domanda sia le eccezioni relative allo stesso rapporto, come quella di usucapione della servitù di veduta. La domanda di regolarizzazione dell’apertura come luce ex art. 901 cod. civ., proposta in via subordinata per l’ipotesi in cui l’apertura non fosse qualificata come veduta, resta assorbita dall’accoglimento della domanda principale e non richiede una pronuncia autonoma, con conseguente esclusione del vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., qualora l’esistenza della veduta illecita sia stata definitivamente accertata. La dedotta possibilità di regolarizzazione ex art. 901 cod. civ. di una veduta irregolare è configurabile solo a seguito della sua eliminazione e del futuro ripristino della situazione legittima.
Il Fatto
Gli originari attori convenivano in giudizio i vicini per ottenere la declaratoria di illegittimità di una veduta realizzata sul confine in violazione della distanza di cui all’art. 905 cod. civ., con condanna alla chiusura o alla demolizione delle opere; in subordine, chiedevano la regolarizzazione dell’apertura come luce ex art. 901 cod. civ. Nel corso della causa, i convenuti avevano rimosso la grata metallica che impediva la prospectio, rendendo l’apertura una veduta. Gli attori promuovevano un separato giudizio, concluso con sentenza passata in giudicato che accertava l’illegittimità della veduta e ordinava la riapposizione della grata. Il primo giudice dichiarava l’improponibilità delle domande del primo giudizio per intervenuto giudicato esterno; la Corte d’Appello confermava.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina congiuntamente i tre motivi di ricorso, tutti incentrati sul rapporto tra l’azione ex art. 901 e quella ex art. 905 cod. civ. e sulla portata preclusiva del giudicato formatosi nel secondo giudizio. I ricorrenti sostenevano che la domanda di regolarizzazione della luce, non proposta nel giudizio definito dal giudicato, rendesse improponibile la declaratoria di improponibilità della domanda principale.
La Suprema Corte rileva che, nel primo giudizio, la domanda di regolarizzazione ex art. 901 cod. civ. non era stata avanzata in aggiunta all’accertamento dell’illiceità della veduta, ma solo in via gradata, per l’ipotesi, non verificatasi, in cui l’apertura non fosse stata qualificata come veduta bensì come luce irregolare. Tale evenienza era stata esclusa dal giudicato del secondo giudizio, che aveva accertato la presenza di una veduta illecita per violazione della distanza.
La sentenza di primo grado, sopravvenuta al giudicato esterno, aveva quindi correttamente dichiarato l’improponibilità della sola domanda identica a quella già definita, ossia quella principale di accertamento dell’illiceità e di imposizione degli interventi conseguenziali. Tale giudicato era preclusivo sia del riesame della domanda sia della riconvenzionale di usucapione della servitù di veduta invocata dai convenuti.
Quanto alla domanda subordinata di regolarizzazione, la Corte osserva che il primo giudice non doveva adottare alcuna pronuncia, poiché la condizione cui era subordinata non si era verificata. Ne consegue l’insussistenza del vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. e l’inapplicabilità del principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, potendo la regolarizzazione di una veduta irregolare derivare solo dal futuro ripristino conseguente all’esecuzione della sentenza di condanna. Il ricorso è pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 901 c.c. – Luci
- Art. 905 c.c. – Distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato