Contributo di solidarietà delle Casse privatizzate e prescrizione del credito pensionistico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14686 del 31.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta su un trattamento già determinato secondo i criteri ad esso applicabili. Un siffatto prelievo, qualunque sia il suo nome, è incompatibile con il principio del pro rata e integra una prestazione patrimoniale ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore. Ove sia contestato l’ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., non alla prescrizione quinquennale, che presuppone la liquidità ed esigibilità del credito. Sugli importi indebitamente trattenuti competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto, coincidente con i singoli prelievi.

Il Fatto

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti impugna con ricorso per cassazione la sentenza con cui la Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame avverso la pronuncia del Tribunale della stessa sede. Il giudice di primo grado aveva dichiarato illegittime le trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico di un professionista iscritto.

La Cassa propone tre motivi, illustrati da memoria: la legittimità del contributo, l’applicabilità della prescrizione quinquennale e la decorrenza degli interessi. Il pensionato è rimasto intimato. A seguito della richiesta di decisione depositata dalla Cassa avverso la proposta di definizione accelerata, è stata fissata l’adunanza camerale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono emanare un contributo di solidarietà, perché esso non è riconducibile a un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che solo il legislatore può introdurre. La sentenza della Corte costituzionale n. 173/2016, citata nel percorso argomentativo, conferma che si tratta di prestazione patrimoniale imposta ex art. 23 Cost., la cui mancata copertura legislativa ne determina l’illegittimità.

Il Collegio ripercorre l’indirizzo avviato con Cass. n. 25212/2009 e proseguito con numerose pronunce, tra cui Cass. n. 603/2019, Cass. n. 6301/2022 e Cass. n. 1489/2024, dichiarandolo consolidato e meritevole di conferma.

La seconda doglianza, che prospetta la prescrizione quinquennale, è parimenti respinta. La Corte osserva che la prescrizione breve richiede la liquidità ed esigibilità del credito, sicché, ove sia in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione è soggetto alla prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ. L’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1947, invocato dalla Cassa, riguarda la diversa ipotesi di riliquidazione della pensione e non l’indebita trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima. Da qui l’esclusione di ogni questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost.

Infondato è il terzo mezzo. La Corte richiama Cass. n. 36560/2022 e Cass., Sez. Un., n. 6928 del 2018, secondo cui i crediti previdenziali hanno natura unitaria e gli accessori ne costituiscono componente essenziale. Al pensionato competono quindi gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto, coincidente con i prelievi, fino all’effettivo pagamento.

Il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., senza condanna alle spese per l’assenza di attività difensiva dell’intimato. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, la Corte applica l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. e condanna la ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle Ammende, con gli effetti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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