Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Sicilia n. 1390 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, il ricorso è accolto quando risultino provati il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente della stessa amministrazione intimata, con facoltà di delega, senza alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicandosi per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. La rivalutazione monetaria non è cumulabile con gli interessi legali, in forza dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, e va riconosciuta solo se superiore alla somma dovuta per interessi, con esclusione di questi ultimi. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti, hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del giudice del lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato all’emissione della carta docenti in loro favore e all’assegnazione delle relative somme per gli anni scolastici indicati nel titolo.
Il titolo, notificato e passato in giudicato, non era stato eseguito. Di qui il ricorso in ottemperanza, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, di penalità di mora e di riconoscimento anche della rivalutazione monetaria sulla somma dovuta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm.: il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato agli atti, e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova. Il ricorso è quindi accolto.
Ne consegue l’ordine all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo. In caso di inutile decorso, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva il commissario ad acta, individuato nel responsabile pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario munito di adeguata competenza.
Il Collegio esclude il compenso per il commissario, nominando un dirigente dello stesso Ministero resistente, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a plurimi precedenti amministrativi.
Quanto alla rivalutazione monetaria, la domanda è disattesa. Il giudice ordinario non si è pronunciato sul punto; secondo la giurisprudenza amministrativa, per il periodo successivo al 31 dicembre 1994 le somme dovute al pubblico dipendente vanno incrementate dei soli interessi legali, stante il divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi introdotto dall’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. La rivalutazione è riconoscibile solo se superiore agli interessi, con esclusione di questi ultimi: ipotesi, nella specie, non documentata.
Il Collegio precisa inoltre che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione; che il commissario deve depositare atti e documenti tramite la procedura P.A.T.; e che ogni ritardo nell’esecuzione è foriero di responsabilità amministrativa. Dispone infine la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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