Giudice dell’ottemperanza non amplia il precetto con interessi moratori (TAR Sicilia n. 197 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza è vincolato al precetto contenuto nel titolo esecutivo e non può integrarlo né modificarne la portata effettuale. Ove il titolo sia una sentenza del giudice ordinario, l’ottemperanza svolge una funzione meramente attuativa della statuizione, in ossequio all’art. 2909 cod. civ. Pertanto, se il titolo stabilisce unicamente il pagamento degli interessi legali, non possono essere accordate le somme richieste a titolo di interessi moratori, dovendosi limitare il giudice a eseguire il dictum senza ampliarlo. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è applicabile anche alle condanne di natura pecuniaria e viene determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
Il Fatto
La parte ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 279 del Tribunale di Termini Imerese, Sez. Lavoro, depositata l’8/3/2024 e passata in giudicato. Il giudice ordinario aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023.
Il titolo aveva ordinato all’amministrazione il pagamento della somma di 3.000 € mediante buoni elettronici di spesa, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito e spese di lite. Di fronte all’inerzia dell’Amministrazione scolastica debitrice, la parte ha chiesto al giudice amministrativo di dare esecuzione al giudicato, domandando anche gli interessi moratori e la fissazione di una penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando i propri precedenti (Sezione 22/5/2025 n. 1116 e 25/6/2025 n. 1410). La sentenza azionata dispone una condanna pecuniaria ed è passata in giudicato; sono state rispettate le formalità di notifica e il termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione, costituendosi, non ha dedotto di aver corrisposto la somma né ha eccepito fatti estintivi del credito.
Il Tribunale ha quindi condannato l’Amministrazione a rilasciare la Carta del docente e ad accreditarvi l’importo indicato nel titolo, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
La Corte ha invece respinto la domanda di interessi moratori. Il titolo oggetto di esecuzione non ne prevede la fonte, stabilendo unicamente il pagamento degli interessi legali. Accordarli significherebbe oltrepassare il perimetro segnato dal dictum giudiziale. Il giudice dell’ottemperanza, infatti, non può esercitare poteri d’integrazione allorché la sentenza da eseguire provenga dal giudice ordinario, poiché svolge una funzione attuativa del precetto e non può alterarlo, limitandone o ampliandone la portata in violazione dell’art. 2909 cod. civ. (Cass. Sez. Un. 21/2/2022 n. 5628).
Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di subdelega. È stata inoltre accolta la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015, applicabile anche alle decisioni di condanna di natura pecuniaria. La penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla notificazione e fino all’adempimento spontaneo, comunque entro i sessanta giorni assegnati, attivandosi altrimenti il Commissario in via sostitutiva. Le spese di lite, liquidate in 500 €, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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