Condono edilizio, onere documentale e insufficienza del silenzio assenso (TAR Sicilia n. 53 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sanatoria edilizia disciplinata dalla l. r. Sicilia n. 37 del 1985, il silenzio assenso non si forma in assenza dei requisiti sostanziali e documentali prescritti per il rilascio del titolo edilizio. L’Amministrazione può respingere l’istanza quando il richiedente non abbia integralmente assolto l’onere di produzione documentale previsto dall’art. 26 l. r. n. 37 del 1985, né possa invocare i presupposti sostanziali della sanatoria. Il diniego è adeguatamente motivato, ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. n. 241 del 1990, quando richiami per relationem il preavviso di rigetto contenente l’analitico elenco dei documenti mancanti. La comunicazione della richiesta di integrazione al solo comproprietario istante è sufficiente, in presenza di un pactum fiduciae desumibile dalla congiunta proposizione del ricorso.

Il Fatto

Il Comune di Petrosino, con provvedimento del 25 giugno 2021, ha respinto la domanda di sanatoria edilizia presentata nel 1986 per un fabbricato a uso abitativo realizzato in assenza di titolo. A fondamento del diniego l’Amministrazione ha posto l’improcedibilità dell’istanza, non integrata con quanto previsto dall’art. 26 l. r. n. 37 del 1985, che recepisce per la Sicilia la l. n. 47 del 1985.

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento davanti al TAR Sicilia deducendo, in sintesi, il difetto di motivazione, la non perentorietà del termine per la produzione documentale e l’errata omissione di ogni statuizione sul merito dell’istanza. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude anzitutto il dedotto difetto di motivazione. Il diniego si fonda sull’omessa produzione documentale e richiama espressamente il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell’art. 11/bis l. r. n. 10 del 1991, notificato nel 2019. Il rinvio per relationem è sufficiente a giustificare il provvedimento, poiché ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. n. 241 del 1990 le ragioni della decisione possono risultare dall’atto richiamato e reso disponibile. I ricorrenti non hanno allegato alcuna indisponibilità dell’atto, limitandosi a rappresentare la difficoltà di reperimento della documentazione.

Nel merito, l’art. 26 l. r. n. 37 del 1985 impone la presentazione di una serie nutrita di documenti a corredo della domanda e attribuisce all’Amministrazione il potere di richiedere ulteriore documentazione. Il mancato integrale assolvimento dell’onere impedisce l’adozione di una pronuncia favorevole.

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. IV, n. 7631 del 2022; sez. VI, n. 6235 del 2021; sez. IV, n. 7924 del 2021; TAR Sicilia, sez. V, n. 1685 del 2025): il provvedimento tacito non può formarsi in assenza dei requisiti sostanziali e documentali prescritti. È quindi infondata la censura sulla mancata indicazione analitica dei documenti, poiché il preavviso elencava in modo puntuale gli elementi mancanti, tra cui descrizione delle opere, dichiarazioni sullo stato dei lavori e sull’epoca di realizzazione, visure catastali, attestazioni di versamento e pareri degli enti preposti.

Quanto alla richiesta di integrazione inviata alla sola comproprietaria, la censura è inammissibile perché introdotta per la prima volta con memoria ex art. 73 c.p.a., anziché con motivi aggiunti, e comunque tardiva, essendo la mancata notificazione circostanza nota fin dall’origine. Nel merito è infondata: l’istanza risultava presentata dal solo comproprietario e il pactum fiduciae tra i comproprietari, desumibile dalla proposizione congiunta del ricorso, giustifica la comunicazione nei confronti del solo istante, che assume la veste di rappresentante. Il ricorso è quindi respinto, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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