Ottemperanza al giudicato sulla Carta docenti e notifica del titolo esecutivo (TAR Sicilia n. 64 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, la comunicazione della sentenza alla casella PEC dell’amministrazione debitrice integra la rituale notificazione del titolo esecutivo e fa decorrere il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici. Il ricorso è pertanto ammissibile e, se il giudicato è accertato, va accolto con ordine all’amministrazione di eseguirlo nel termine di 90 giorni. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza va nominato commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione, senza compenso.

Il Fatto

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con cui era stato accertato il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero all’attribuzione della somma di € 1.500,00 oltre accessori.

Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. All’udienza in camera di consiglio la causa è stata posta in decisione.

La Motivazione della Corte

Con ordinanza n. 3457 del 4 dicembre 2025 il Collegio aveva sottoposto alla ricorrente la questione della idoneità, ai fini dell’ammissibilità, della notifica del titolo eseguito presso l’Ufficio scolastico provinciale, anziché presso il Ministero, assegnando termine per memorie.

La ricorrente ha depositato prova della comunicazione della sentenza all’indirizzo PEC del Ministero, effettuata il 6 maggio 2024. Su tale produzione il Collegio ha fondato la declaratoria di ammissibilità: risulta comprovata la rituale comunicazione del titolo all’amministrazione debitrice, necessaria per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. La sentenza ottemperanda, trasmessa all’ente il 6 maggio 2024, è passata in giudicato, come da attestazione del funzionario giudiziario del Tribunale di Catania del 10 luglio 2025. Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di adottare ogni atto necessario alla corresponsione delle somme, con esclusione delle spese di lite liquidate nella sentenza ottemperanda, in quanto distratte al difensore non parte del giudizio.

L’esecuzione è stata ordinata entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inadempienza è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, affinché provveda all’allocazione in bilancio, all’impegno, alla liquidazione e al pagamento della spesa. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.

Il Collegio ha escluso il compenso del commissario, trattandosi di dirigente della stessa amministrazione, richiamando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, con richiamo a precedenti conformi dei TAR Calabria, Campania, Sicilia e Sardegna. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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