Mutamento destinazione d’uso del rudere e prova della destinazione abitativa (TAR Toscana n. 110 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’accertamento della destinazione abitativa di un immobile, non sono sufficienti mere tracce di una occasionale presenza di persone, ma occorre la dimostrazione dell’uso dello stesso come stabile dimora di uno o più individui. Il mutamento di destinazione d’uso, anche degli immobili realizzati prima del 1977, costituisce un intervento edilizio disciplinato dalla legge vigente nel momento in cui lo stesso viene posto in essere. Nella impugnativa dei provvedimenti plurimotivati, una volta che un solo capo della motivazione resista alle critiche proposte, non sussiste interesse all’esame delle rimanenti censure che investono gli altri punti del corredo giustificativo.

Il Fatto

I ricorrenti hanno chiesto al Comune il rilascio di un permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione consistente nel ripristino di un rudere con destinazione abitativa, previo ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica. Il Comune ha denegato la richiesta ritenendo non dimostrata la corrispondenza fra lo stato di progetto e l’originaria consistenza, configurazione e destinazione d’uso dell’immobile.

Il diniego si fonda su più motivi, tra cui l’assenza di un solaio interpiano rappresentato nelle tavole, la prevista destinazione abitativa in contrasto con l’art. 30 delle n.t.a. del piano operativo, la mancata indicazione della distanza dal fosso e la diversa rappresentazione catastale. I ricorrenti impugnano il provvedimento contestando punto per punto le relative motivazioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di dare priorità al motivo inerente il contestato mutamento di destinazione d’uso, in quanto dalla sua infondatezza discende il rigetto dell’intero ricorso. Trova applicazione il consolidato principio per cui, nella impugnativa dei provvedimenti plurimotivati, una volta che un solo capo della motivazione resista alle critiche, non vi è interesse all’esame delle rimanenti censure.

Secondo i ricorrenti, la destinazione residenziale dell’edificio andrebbe accertata non secondo i criteri moderni, ma in base agli usi della cultura contadina degli inizi del secolo scorso; la sola intonacatura delle pareti e la presenza di un camino sarebbero idonei a comprovare la destinazione residenziale.

Il Collegio non condivide tale ricostruzione. A voler dare credito alla stessa, ogni rudere potrebbe essere classificato come residenziale in base alla sola presunzione che in tempi remoti abbia ospitato una qualche presenza umana. Si ribadisce che, ai fini dell’accertamento della destinazione abitativa, non sono sufficienti mere tracce di una occasionale presenza di persone, ma occorre la dimostrazione di uso dell’immobile come stabile dimora.

Quanto alla tesi secondo cui gli immobili realizzati prima dell’entrata in vigore della legge n. 10 del 1977 dovrebbero ex sé considerarsi idonei alla destinazione abitativa, essa non può essere condivisa. Il mutamento di destinazione d’uso, anche di tali immobili, costituisce un intervento edilizio disciplinato dalla legge vigente nel momento in cui viene posto in essere. La giurisprudenza richiamata nel ricorso si riferisce a una fattispecie diversa, in cui il titolo edilizio aveva effettivamente autorizzato una destinazione abitativa, ancorché riservata all’imprenditore agricolo.

Non essendo stata dimostrata la destinazione abitativa della costruzione, il Comune non poteva legittimarne l’uso, stante il tenore dell’art. 30 del piano operativo, che trova fondamento nell’art. 71 della l.r.t. 65/2014, il quale, nelle zone rurali, non consente trasformazioni che comportino il mutamento della destinazione agricola degli immobili. Il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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