Notifica a mezzo PEC da indirizzo non in pubblici elenchi: nessuna nullità (Cass. civ. Sez. V n. 21593 del 27.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione a mezzo PEC, l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire. La previsione che impone la notifica a indirizzi PEC risultanti da pubblici elenchi opera a tutela del destinatario, cui deve essere garantita la piena conoscenza dell’atto; per il mittente è richiesto solo l’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi. Ne deriva che la nullità della notifica può essere invocata solo se il contribuente alleghi e provi i concreti pregiudizi sostanziali al diritto di difesa dipesi dalla ricezione dell’atto da un indirizzo diverso da quello presente nel registro. Tali principi valgono anche per il preavviso di irregolarità (c.d. avviso bonario), atto meno invasivo della sfera giuridica del contribuente.
Il Fatto
La società contribuente riceveva a mezzo PEC una cartella di pagamento emessa sul presupposto dell’omesso versamento dell’IVA a saldo per il periodo d’imposta 2016, con sanzioni e oneri di riscossione. La cartella scaturiva dal controllo automatizzato operato ai sensi dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 sulla dichiarazione modello IVA/2017; l’esito era stato comunicato alla società con atto qualificato come avviso bonario.
La società impugnava l’atto e la CTP accoglieva il ricorso. L’Ufficio appellava e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado confermava la decisione di primo grado. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis della legge n. 53/1994, in combinato disposto con l’art. 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende preliminarmente l’eccezione di inammissibilità sollevata nel controricorso, ritenendo l’esposizione dei fatti di causa, pur sintetica, idonea a dare adeguato conto dello svolgimento del processo per i profili rilevanti.
Nel merito, il motivo è fondato. La sentenza impugnata aveva fondato la propria motivazione sulla contrarietà a legge della notifica dell’avviso bonario a mezzo PEC proveniente da un indirizzo non presente nei pubblici registri. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 15979 del 2022: la notifica eseguita da un indirizzo di posta elettronica istituzionale non risultante dai pubblici elenchi non è nulla ove abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza incertezza sulla provenienza e sull’oggetto dell’atto. La costituzione del destinatario, che abbia dimostrato di poter esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, sottrae rilevanza all’ipotizzata irregolarità.
Il percorso argomentativo si snoda attraverso il tessuto normativo di riferimento. L’art. 3-bis della legge n. 53/1994 stabilisce che la notificazione telematica si esegue a mezzo PEC all’indirizzo risultante da pubblici elenchi e può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo PEC del notificante risultante da pubblici elenchi. Il d. Lgs. n. 217/2017, all’art. 66, comma 5, individua i pubblici elenchi. Richiamando Cass. n. 18684 del 2023, la Corte osserva che l’obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-PEC appare testualmente riferito al destinatario della notifica, mentre per il notificante è previsto unicamente l’utilizzo di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi.
La Corte valorizza la distinzione tra le prescrizioni che ineriscono all’indirizzo del mittente e quelle relative al destinatario. Solo per quest’ultimo opera la disciplina dell’elezione di domicilio, cui va equiparato l’indirizzo PEC inserito nel registro. In assenza di norme specifiche che prevedano la nullità della notificazione per il fatto che l’Amministrazione finanziaria utilizzi un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri, la doglianza è accolta.
La Corte richiama infine il principio secondo cui la denuncia di vizi processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa (Cass. n. 523 del 2023, Cass. n. 4576 del 2023, Cass. n. 2130 del 2023). Ne consegue che il contribuente deve allegare quali pregiudizi sostanziali siano derivati dalla ricezione della notifica da un indirizzo diverso da quello del registro. Nessuna rilevanza assume che l’atto veicolato sia un preavviso di irregolarità anziché una cartella di pagamento, stante la minore invasività dell’atto nella sfera giuridica del contribuente. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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