Revocatoria fallimentare: insufficienza del credito ammesso al passivo (Cass. civ. Sez. I n. 23196 del 13.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il curatore che agisce in revocatoria ordinaria ex art. 66 l.fall. deve provare, secondo i requisiti sostanziali dell’art. 2901 c.c., la preesistenza di ragioni creditorie rispetto all’atto dispositivo, il pregiudizio arrecato alle stesse e il mutamento quantitativo o qualitativo del patrimonio del debitore. Il decreto di esecutività dello stato passivo, pur definitivo, non ha efficacia preclusiva nel giudizio di revoca promosso dal Fallimento nei confronti dei terzi acquirenti, poiché l’accertamento del credito ivi svolto opera solo ai fini del concorso. Il giudice della revocatoria può dunque escludere, in via incidentale, la sussistenza del credito ammesso, se una sentenza tributaria ne ha accertato l’inesistenza. È inammissibile il ricorso che censuri tale statuizione.

Il Fatto

Il Fallimento di una società, dichiarato nel 2014, ha convenuto in giudizio innanzi al tribunale la società acquirente, il suo amministratore di diritto e la banca, chiedendo che fosse dichiarata l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., delle vendite immobiliari del 2011 e dell’ipoteca volontaria costituita a garanzia del mutuo erogato all’acquirente. Con separato atto ha poi impugnato anche la successiva rivendita di uno degli immobili.

Il tribunale ha accolto le domande, ravvisando il pregiudizio alle ragioni creditorie e la consapevolezza degli acquirenti. La corte d’appello, riuniti gli appelli, li ha accolti, rigettando le domande per assenza dell’eventus damni. Il Fallimento ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censurava la sentenza per aver escluso la preesistenza di crediti rispetto agli atti dispositivi, sostenendo che il credito erariale, definitivamente ammesso allo stato passivo, fosse opponibile al Fallimento e che la sentenza tributaria di annullamento fosse successiva all’apertura della procedura.

La Corte ricostruisce la natura derivata dell’azione: l’art. 66 l.fall. rinvia alle norme civilistiche, per cui l’azione del curatore, pur nella peculiarità del contesto concorsuale, resta retta dai requisiti sostanziali dell’art. 2901 c.c. La deviazione dallo schema comune riguarda solo effetti, legittimazione e competenza, non i presupposti dell’azione.

Il curatore deve pertanto dimostrare il pregiudizio alle ragioni dei creditori, che si verifica quando, per effetto dell’atto dispositivo, il patrimonio del debitore renda impossibile o più incerta l’integrale soddisfazione dei crediti già esistenti e poi ammessi al passivo. La Corte richiama sul punto Cass. n. 26331 del 2008, Cass. n. 19515 del 2019, Cass. n. 524 del 2023 e Cass. n. 7201 del 2024.

Quanto al credito erariale, la corte d’appello aveva ritenuto che i tributi relativi agli anni 2007 e 2008, pur ammessi al passivo, fossero stati annullati dalla commissione tributaria con sentenza del 13.1.2014, sicché non erano giuridicamente esistenti ai fini dell’eventus damni. Secondo la Corte tale statuizione è corretta.

Il decreto di esecutività dello stato passivo, ove non impugnato, impedisce di rimettere in discussione l’esistenza del credito nei giudizi tra le medesime parti (Cass. n. 4632 del 2023; Cass. n. 15040 del 2024). Nessuna efficacia preclusiva spiega, invece, quando il giudizio prosegua tra il Fallimento e i terzi acquirenti, pur se abbia ad oggetto, in via incidentale, il medesimo diritto, come ritenuto in materia di opposizione al fallimento, responsabilità degli organi e fideiussione.

Il decreto di esecutività, dunque, non impedisce che la sussistenza dei crediti sia esclusa in altro giudizio tra il Fallimento e i terzi. Il ricorso è inammissibile, con assorbimento degli altri motivi e condanna del ricorrente alle spese, oltre al contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

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