Fondo di garanzia Inps: l’accertamento del credito è presupposto costitutivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23620 del 20.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto del lavoratore di ottenere dall’Inps, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico del Fondo di garanzia di cui all’art. 2 della legge n. 297 del 1982 è un diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito vantato verso il datore di lavoro. L’accertamento giudiziale del credito nei confronti dell’impresa inadempiente, nell’an e nel quantum, costituisce elemento costitutivo e presupposto necessario dell’accesso al Fondo, dovendo preesistere alla domanda rivolta all’Istituto. Esso non è un onere inutile né è precluso dall’estinzione o cancellazione della società debitrice, poiché i soci succedono nei rapporti non definiti e conservano la legittimazione passiva. Prima del verificarsi dei presupposti cui la legge subordina il sorgere del diritto alla prestazione previdenziale, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all’Inps, ente terzo rispetto al rapporto di lavoro.

Il Fatto

I ricorrenti, già dipendenti di una società di capitali dichiarata fallita, avevano chiesto all’Inps, gestore del Fondo di garanzia, il pagamento del TFR e delle ultime retribuzioni. Il fallimento era stato chiuso per mancanza di attivo, senza che il credito fosse stato accertato mediante ammissione allo stato passivo.

Il Tribunale e poi la Corte d’appello avevano rigettato la domanda, rilevando che l’intervento del Fondo era stato richiesto senza un previo titolo esecutivo. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi, cui l’Inps ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara anzitutto inammissibile la produzione documentale allegata alla memoria, con cui i ricorrenti deducevano l’intervenuto accertamento del credito in un giudizio successivo. Nel giudizio di cassazione, ex art. 372 cod. proc. civ., sono producibili solo i documenti già acquisiti nei gradi di merito e quelli relativi alla nullità della sentenza o all’ammissibilità del ricorso o del controricorso.

Nel merito il ricorso è infondato. Il diritto alla prestazione previdenziale a carico del Fondo è distinto e autonomo rispetto al credito verso il datore di lavoro, ma la sua obbligazione è modulata sul TFR maturato. L’accertamento giurisdizionale del credito, o la sua consacrazione in un titolo esecutivo, è la modalità necessaria per individuarne la misura: l’Inps è terzo rispetto al rapporto di lavoro e non può conoscerne l’esistenza e l’ammontare.

Il presupposto è letteralmente e logicamente necessario e non un onere inutilmente dispendioso. Quando non operano le regole del concorso fallimentare, è lo stesso art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982 a richiedere l’infruttuoso esperimento dell’esecuzione forzata, che presuppone un titolo idoneo a fondarla.

La necessità dell’accertamento non è esclusa dall’estinzione della società debitrice: i soci succedono nei rapporti debitori non definiti e conservano la legittimazione passiva, con la conseguenza che l’interesse ad agire del creditore permane. L’aleatorietà delle azioni esecutive attiene a un momento successivo, restando fermo il requisito pregiudiziale del titolo.

La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, ribadito da ultimo nel 2025, secondo cui l’accertamento del credito è elemento costitutivo dell’accesso al Fondo e la relativa scansione non determina un irragionevole aggravio per i lavoratori. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese in ragione del consolidamento della giurisprudenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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