Clausole anatocistiche anteriori alla delibera CICR sono nulle senza comparazione (Cass. civ. Sez. I n. 28599 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le clausole anatocistiche inserite nei contratti di conto corrente conclusi prima dell’entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle per effetto della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999. Ne consegue l’impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dall’art. 7, comma 2, della delibera CICR, non potendo assumere rilevanza la pregressa applicazione in via di fatto delle clausole nulle, in contrasto con la regola generale di assoluta inefficacia delle previsioni contrattuali viziate da nullità. Affinché in tali contratti sia validamente introdotta una nuova clausola di capitalizzazione, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell’art. 2 della predetta delibera.
Il Fatto
Il correntista agiva davanti al Tribunale di Reggio Emilia deducendo l’illegittima applicazione, da parte della banca, di capitalizzazione trimestrale, di interessi debitori oltre il tasso legale, di commissioni di massimo scoperto e spese di chiusura periodica, in assenza di apposite pattuizioni, chiedendo la condanna dell’istituto al pagamento di un importo di oltre un milione di euro. Respinta la domanda in primo grado, la Corte d’appello di Bologna, espletata consulenza tecnica d’ufficio, accoglieva il gravame e accertava un saldo a credito del correntista di € 188.688,67, rilevando la nullità delle clausole e disattendendo l’eccezione di prescrizione in ragione dell’affidamento del conto.
La Motivazione della Corte
La banca ricorreva per cassazione con quattro motivi. Il primo e il secondo investivano il preteso vizio di ultrapetizione e l’interesse del correntista all’accertamento del saldo. La Corte li ha respinti richiamando il principio per cui l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. racchiude in sé e presuppone l’accertamento del saldo del rapporto, con la conseguenza che la rideterminazione del saldo non integra domanda nuova e non viola l’art. 112 c.p.c.; parimenti sussiste l’interesse del correntista all’accertamento prima della chiusura del conto, non essendo necessarie rimesse solutorie.
Il nucleo della decisione è il terzo motivo, con cui si censurava il rifiuto del giudizio di comparazione post-delibera. La Corte ha dato continuità all’orientamento inaugurato nel 2019, ribadendo che la pronuncia di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999 — basata su un eccesso di delega rispetto all’art. 1, comma 5, legge n. 128/1998 — travolge il meccanismo di sanatoria e si riflette necessariamente sull’art. 7, comma 2, della delibera CICR. Il riferimento alle «condizioni precedentemente applicate» presupponeva clausole allora valide; venuta meno la sanatoria, difetta uno dei termini di raffronto.
La Corte ha quindi escluso che la pregressa applicazione di fatto della clausola nulla possa assumere rilievo, invocando il principio quod nullum est nullum producit effectum. Anche l’adeguamento mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e comunicazione al cliente non è idoneo a introdurre validamente la capitalizzazione: occorre una specifica pattuizione espressa. Il Collegio ha così preso netta distanza dalle due decisioni del 2024 che avevano riaperto la comparazione, rilevando che esse non avevano instaurato un pieno confronto con gli argomenti dei precedenti.
Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., non avendo il ricorso precisato la data di conclusione del contratto di conto corrente, profilo decisivo per il regime di forma dell’apertura di credito. Nel merito, la Corte ha confermato che la nullità di protezione per difetto di forma incontra il limite dell’interesse del contraente debole, cui spetta provare l’affidamento con ogni mezzo, anche per facta concludentia, purché emerga l’ammontare accordato.
Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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