Rimesse solutorie e ripristinatorie nel conto corrente bancario (Cass. civ. Sez. I n. 32853 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel quadro della disciplina della prescrizione della ripetizione dell’indebito in materia di contratti bancari, occorre distinguere tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista. Solo le prime costituiscono pagamento ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione decorre, per esse, dal momento in cui hanno avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece, non soddisfano il creditore ma ampliano o ripristinano la facoltà di indebitamento del correntista: rispetto ad essi di pagamento può parlarsi soltanto dopo la conclusione del rapporto di apertura di credito, quando la banca abbia percepito il saldo finale comprensivo di interessi non dovuti. La deduzione del vizio di omessa pronuncia integra error in procedendo ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ. e non mancato esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ..
Il Fatto
Una banca ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una società in liquidazione e di due garanti per il saldo di alcuni conti correnti. Gli intimati hanno proposto opposizione. Il Tribunale, all’esito di consulenza tecnica, ha dichiarato la nullità di tre contratti di conto corrente per carenza di prova scritta e ha accertato un saldo a credito della banca di importo determinato, compensando per metà le spese.
La sentenza è stata impugnata in via principale dagli originari intimati e in via incidentale dalla banca. La Corte di appello ha accolto l’appello principale solo sullo scaglione di valore, liquidando le spese nello stesso importo del Tribunale, e in accoglimento del gravame incidentale ha condannato i ricorrenti al pagamento del saldo accertato, oltre interessi. Avverso tale pronuncia è stato proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., l’omessa pronuncia sulla contraddittorietà della motivazione di primo grado, avendo il giudice fatto proprie le risultanze del consulente circa l’impossibilità di attribuire a uno specifico conto i fidi accordati. La Corte richiama la distinzione delineata dalle Sezioni Unite n. 24418 del 2010 e osserva che l’omessa pronuncia è deducibile come error in procedendo e non come mancato esame di fatto decisivo.
Nel merito, la Corte di appello aveva accertato l’esistenza di tre affidamenti, tutti collocati nel decennio anteriore alla proposizione della domanda di ingiunzione. Poiché tali affidamenti non potevano immutare la natura solutoria delle rimesse suscettibili di prescrizione, la decisione impugnata ha implicitamente escluso la contraddittorietà denunciata. Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto.
Il secondo motivo opponeva il giudicato formatosi sull’accertamento che i fidi riguardavano l’intera posizione dei conti. La Corte lo ritiene infondato: l’enfatizzazione della conclusione dei contratti di affidamento è ingiustificata, poiché essi risalivano al decennio anteriore alla notifica del ricorso e non incidevano sul tema della prescrizione.
Il terzo motivo, sulla violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile: la doglianza sulla diversa forza di convincimento attribuita alle prove non è deducibile, essendo l’apprezzamento rimesso al giudice del merito. La Corte esclude inoltre valore confessorio alle affermazioni contenute negli atti difensivi sottoscritti dal solo procuratore, salvo che l’atto sia sottoscritto personalmente dalla parte.
Il quarto motivo, sull’assenza di motivazione in punto di spese, è disatteso: l’esercizio del potere discrezionale del giudice tra minimo e massimo dei parametri tabellari non è soggetto al controllo di legittimità, salvo lo scostamento ulteriore. Il quinto motivo è inammissibile, essendo caduto sul punto della ripartizione del debito il giudicato interno. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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