Improcedibile il ricorso privo della copia autentica dell’atto notificato (Cass. civ. Sez. III n. 33680 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., quando la parte ricorrente non produca nel termine perentorio ivi previsto la copia autentica del provvedimento impugnato corredata dalla relata di notificazione. La prova di resistenza non può ritenersi superata quando il provvedimento risulti pubblicato oltre sessanta giorni prima della notificazione del ricorso, con la conseguenza che l’improcedibilità è rilevabile d’ufficio e assorbe ogni altra questione. Restano assorbiti tutti i motivi di impugnazione, ancorché gli stessi siano, singolarmente esaminati, inammissibili.
Il Fatto
Una società ha agito in giudizio contro un ente locale, un’altra società e il gestore del servizio idrico per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita e dal deterioramento di merci e attrezzature custodite in un deposito condotto in locazione, situato al piano interrato di un fabbricato, in conseguenza di un allagamento provocato dal cattivo funzionamento del sistema fognario. La società chiamata in causa ha a sua volta evocato la propria assicuratrice della responsabilità civile per essere garantita in caso di soccombenza.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda. La Corte d’appello, in riforma, ha rigettato nel merito le domande rivolte al gestore idrico, per prescrizione, e alla società chiamata, mentre ha accolto quella proposta contro l’ente locale, condannandolo al pagamento di € 21.472,75 oltre accessori. La società attrice ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi; l’ente locale ha resistito con controricorso e gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto assorbente di ogni altra questione il rilievo pregiudiziale della improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. La ricorrente non ha prodotto, nel termine perentorio stabilito dalla norma, la copia autentica del provvedimento impugnato corredata dalla relata di notificazione dello stesso.
Il dato temporale è decisivo. Il provvedimento impugnato risulta pubblicato oltre sessanta giorni prima della notificazione del ricorso, essendo stato pubblicato in data 11 febbraio 2022 e notificato il ricorso, a mezzo PEC, in data 16 aprile 2022. Non può quindi ritenersi superata la prova di resistenza ai fini dell’accertamento della tempestività dell’impugnazione rispetto al termine di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ. Sul punto la Corte richiama il proprio consolidato orientamento, citando Sez. 6-3, sentenza n. 17066 del 2013, Sez. 6-3, ordinanza n. 18645 del 2015, Sez. 6-3, ordinanza n. 11386 del 2019 e Sez. 5, ordinanza n. 21749 del 2025.
La relazione di notificazione della sentenza impugnata non è neppure indicata tra i documenti allegati al ricorso e, in ogni caso, non risulta effettivamente prodotta, né in modalità telematica né analogica, non essendo disponibile nemmeno per effetto di una regolare produzione di controparte.
A solo scopo di completezza, la Corte aggiunge che, se il ricorso fosse stato scrutinabile, si sarebbe dovuto comunque dichiarare inammissibile, risultando tutti i motivi inammissibili anche singolarmente esaminati. Il primo motivo viola l’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.; il secondo risente della sorte del primo e si fonda su elementi non emergenti dal testo della sentenza; il terzo è manifestamente infondato, rilevando il principio di causalità nella regolamentazione delle spese; il quarto non individua un fatto di cui sia stato omesso l’esame; il quinto e il sesto sollecitano una rivalutazione delle risultanze probatorie non consentita in sede di legittimità, non rispondendo ai requisiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come precisati da Sez. Un. n. 8053 del 2014.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile, con condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 7.500,00 oltre € 200,00 per esborsi, e con attestazione della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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