Solidarietà ex art. 2055 c.c. tra condotte autonome per danno-conseguenza unitario (Cass. civ. Sez. 3 n. 16924 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità solidale ex art. 2055 cod. civ., il presupposto dell’unicità del fatto dannoso, quando le condotte dei diversi autori siano autonome e non coordinate, non va individuato nell’evento di danno in sé considerato (danno-evento), bensì nelle conseguenze dannose risarcibili (danno-conseguenza). La solidarietà ricorre solo quando le diverse condotte abbiano concorso a produrre le medesime conseguenze pregiudizievoli, non autonomamente distinguibili se non sotto il profilo del rispettivo contributo alla loro entità; deve invece escludersi quando abbiano determinato danni distinti e causalmente separabili. La differente incidenza quantitativa delle singole condotte rileva solo ai fini del regresso interno tra corresponsabili e non esclude il vincolo solidale verso il danneggiato. L’errore del giudice di merito che, accertato un concorso causale nella produzione del medesimo danno, escluda la solidarietà limitando la responsabilità di uno dei coautori ai soli danni derivanti dalla propria condotta, integra vizio di sussunzione.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile sito in Lucca, dopo aver commissionato nel 2007 lavori di ristrutturazione a due imprese esecutrici, conferendo gli incarichi di progettazione architettonica e direzione lavori a un tecnico e di progettazione strutturale a un ingegnere, agiva in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti a infiltrazioni d’acqua manifestatesi nel 2009. In esito a un accertamento tecnico preventivo e a una C.T.U., il Tribunale accertava la concorrente responsabilità dell’impresa esecutrice e del direttore dei lavori nella misura del 50% e quella del progettista strutturale limitatamente all’errata progettazione della guaina taglia-muro.
La Corte d’Appello di Firenze, confermando la sentenza di primo grado, escludeva l’estensione della responsabilità solidale al progettista strutturale e rigettava le censure del direttore dei lavori. Avverso tale decisione il tecnico proponeva ricorso per cassazione, deducendo tra l’altro l’erronea esclusione della solidarietà tra tutti i responsabili e l’indebita irrevocabilità delle risultanze della consulenza tecnica.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha accolto il primo motivo di ricorso, censurando la decisione della Corte territoriale che aveva qualificato come «divenuto irrevocabile» il capo della sentenza di primo grado basato sull’affermazione per cui l’accertamento peritale doveva ritenersi non contestato. Tale statuizione non costituiva un autonomo capo suscettibile di passare in giudicato, ma esprimeva un mero apprezzamento del giudice di merito. Richiamando le Sezioni Unite n. 5624 del 2022, la Corte ha chiarito che le critiche alla C.T.U., ove non introducano nuove domande o eccezioni, possono essere formulate per la prima volta in appello e non possono essere precluse dal richiamo al giudicato interno. La documentazione sopravvenuta prodotta in appello non è preclusa dal divieto ex art. 345 c.p.c., restando al giudice di rinvio la valutazione della sua decisività.
Quanto al quarto motivo, concernente la posizione del progettista strutturale, la Corte ha affrontato il tema del presupposto della solidarietà ex delicto, osservando come l’espressione «fatto dannoso» dell’art. 2055 cod. civ. presenti un’ambiguità tra evento di danno e conseguenze dannose. La lettura maggiormente aderente alla struttura dell’illecito, distinta tra causalità materiale e causalità giuridica (Sezioni Unite n. 576 del 2008), induce a individuare il presupposto della solidarietà nelle conseguenze pregiudizievoli: è la convergenza causale verso un danno-conseguenza unitario a giustificare il vincolo solidale, mentre la mera incidenza sul medesimo bene non è sufficiente. In presenza di danni autonomamente identificabili la solidarietà va invece esclusa (Sezioni Unite n. 13143 del 2022; Cass. n. 26736 del 2024; Cass. n. 9969 del 2025).
Applicando tali principi, la Corte ha rilevato che nella specie i diversi contributi causali, pur riferibili a soggetti distinti, avevano concorso a produrre le medesime conseguenze pregiudizievoli (danni da infiltrazione), essendo irrilevante la diversa incidenza quantitativa delle condotte. La Corte territoriale, pur accertando un concorso causale del progettista, aveva escluso la solidarietà con affermazione assertiva, senza degradare la sua condotta a mera occasione del danno: sussistendo una causa prevalente e non già una causa determinante e assorbente, il vincolo solidale doveva ritenersi operante. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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