Condizione sospensiva nel verbale di conciliazione e chiamata del terzo nell’opposizione (Cass. civ. Sez. II n. 7259 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione con cui il giudice di appello nega l’esistenza di una condizione sospensiva in un verbale di conciliazione è apparente quando si limiti ad affermare apoditticamente che la clausola non risulta dal testo, senza riportarne il contenuto, senza confrontarsi con il percorso argomentativo del primo giudice e senza applicare i criteri ermeneutici dell’art. 1362 c.c. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente che intenda chiamare in causa un terzo non può citarlo direttamente per la prima udienza, dovendo chiedere al giudice, nello stesso atto di opposizione, l’autorizzazione ex art. 269 c.p.c., perché in tale giudizio non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti e l’opponente conserva la veste di convenuto. Qualora però l’opponente, pur avendo citato direttamente il terzo, abbia comunque tempestivamente richiesto l’autorizzazione, la decadenza resta impedita e la chiamata deve ritenersi implicitamente autorizzata.
Il Fatto
Il condominio ricorrente aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore di due enti, per il pagamento di una somma asseritamente dovuta in forza di un verbale di conciliazione sottoscritto in sede di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, revocando il provvedimento monitorio e dichiarando inammissibile la chiamata in causa della compagnia assicuratrice.
La Corte di appello, in riforma, confermava integralmente il decreto ingiuntivo, escludendo che il verbale contenesse una condizione e rigettando l’appello incidentale del condominio sull’inammissibilità della chiamata del terzo; accoglieva invece l’appello incidentale della società assicuratrice sulle spese. Il condominio ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono fondati. Il Collegio rileva che la motivazione della sentenza impugnata è, nella sua essenzialità, apparente: essa afferma in modo del tutto apodittico che in nessuna parte del verbale risulta una condizione, senza però riportare il contenuto della clausola e senza confrontarsi con il percorso logico-giuridico del primo giudice.
Il giudice di appello non richiama nemmeno il contenuto delle difese delle parti, così da non consentire di valutare se le prospettazioni del condominio fossero realmente prive di supporto probatorio. Ne deriva l’omissione di qualsiasi valutazione sull’interpretazione della clausola contenente la prospettata condizione sospensiva.
Sarebbe stato necessario applicare i criteri ermeneutici dell’art. 1362 c.c., avuto riguardo alle espressioni adottate e all’intenzione delle parti. Sulla base del contenuto letterale e della volontà espressa, la clausola individuava in realtà una condizione sospensiva: il verbale prevedeva l’adempimento nel pagamento a condizione dell’accettazione da parte della compagnia assicuratrice. Il giudice di rinvio dovrà dunque uniformarsi a tale qualificazione.
È fondato anche il terzo motivo, di natura processuale, esaminabile nel giudizio di legittimità con accesso diretto agli atti. Nell’atto di opposizione il condominio aveva comunque richiesto, in via preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice, per l’eventualità della mancata costituzione, chiedendo il differimento della prima udienza.
Trova quindi applicazione il principio per cui, pur dovendo l’opponente chiedere l’autorizzazione ex art. 269 c.p.c. e non potendo citare direttamente il terzo, qualora abbia comunque tempestivamente formulato l’istanza, la decadenza resta impedita e la chiamata deve ritenersi implicitamente autorizzata, secondo l’insegnamento di Cass. n. 16336/2020. Il ricorso è accolto in tutti i motivi, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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