Onere di trascrizione del documento e sindacato sull’interpretazione contrattuale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12399 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito ha, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, senza che il giudice di legittimità debba procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte. L’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici non è sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato. Quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione disattesa dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra.
Il Fatto
Alcuni lavoratori ottenevano un decreto ingiuntivo nei confronti della datrice di lavoro per il pagamento di emolumenti retributivi. Il diritto era scaturito dalla risoluzione dell’accordo aziendale stipulato il 22 febbraio 2014 e dalle riduzioni del trattamento retributivo operate dalla società nell’anno 2017 in via autonoma, senza preventivo accordo con i lavoratori. Con quell’accordo i lavoratori avevano accettato una riduzione stipendiale finalizzata al risanamento societario; all’accordo era stata apposta una clausola risolutiva per l’ipotesi di sottoposizione della società a procedure concorsuali o fallimentari.
Il giudice di primo grado respinse l’opposizione della società e la statuizione, quanto a uno dei lavoratori, fu confermata dalla Corte di merito; per gli altri la Corte dichiarò la cessazione della materia del contendere in ragione di accordi conciliativi sopravvenuti all’impugnazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; la parte intimata ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 186 bis l. fall., in riferimento alla natura e finalità della procedura, e degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., quanto ai criteri interpretativi dell’accordo. Sostiene che il fine dichiarato dell’accordo fosse quello di mantenere inalterati i livelli occupazionali evitando esternalizzazioni di attività e che, essendo stato concluso un concordato con continuità aziendale, l’attività era proseguita con tutti i precedenti rapporti di lavoro; di qui l’assunto che la clausola risolutiva non potesse ritenersi verificata.
La Corte dichiara il motivo inammissibile per plurimi profili. Sotto il primo, la ricorrente non ha allegato al ricorso l’Accordo del 22 febbraio 2014, non ha indicato la sede della sua collocazione nel giudizio di merito e non ne ha trascritto il contenuto. Richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 7161/2010, Cass. n. 29093/2018, Cass. n. 195/2016), il Collegio ribadisce il duplice onere posto dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.: indicare esattamente la fase processuale e il fascicolo in cui si trova il documento ed evidenziarne il contenuto nei suoi esatti termini, per consentire al giudice di legittimità di valutarne la fondatezza senza esame diretto degli atti.
Sotto il secondo profilo, la modalità di articolazione della censura di violazione delle regole legali di interpretazione non è conforme alla giurisprudenza della Corte. L’interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito, censurabile solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per vizi di motivazione, quando la stessa risulti contraria a logica o incongrua. Non basta l’astratto riferimento alle regole legali: occorre la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso cui il giudice se ne è discostato. La denuncia del vizio di motivazione richiede, a sua volta, la precisa indicazione delle lacune argomentative o delle illogicità.
Il Collegio ricorda che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto e che, quando di una clausola siano possibili due o più letture, non è consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione disattesa dolersi del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. n. 14318 del 06/06/2013, Cass. n. 23635 del 22/11/2010, Cass. n. 19044/2010). La semplice contrapposizione dell’interpretazione proposta a quella accolta nella sentenza impugnata non può rilevare ai fini dell’annullamento.
All’inammissibilità del ricorso conseguono il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite e la condanna della ricorrente al raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115/2002, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali.
Nota della Redazione
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