Giudicato esterno rilevabile d’ufficio e onere di allegazione (Cass. civ. Sez. I n. 13454 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’esistenza di un giudicato esterno, al pari di quella di un giudicato interno, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Il giudicato interno e quello esterno hanno la medesima autorità, che è quella prevista dall’art. 2909 cod. civ., e corrispondono entrambi all’unica finalità dell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche e della stabilità delle decisioni. Ne consegue che l’esistenza di un giudicato non costituisce oggetto di eccezione in senso tecnico e non è subordinata a una tempestiva e precisa allegazione della sentenza con la comparsa di costituzione, essendo sufficiente la successiva esibizione della stessa.

Il Fatto

Il giudice delegato al fallimento di una società dichiarava inammissibile la domanda c.d. supertardiva di ammissione al passivo, presentata dal creditore per ottenere la restituzione della caparra versata in esecuzione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare rimasto senza definitivo. La domanda era qualificata come mera reiterazione di altra domanda già dichiarata inammissibile.

Il creditore proponeva opposizione ex art. 98 l. fall. avanti al Tribunale, che la respingeva. Il giudice dell’opposizione, pur escludendo preclusioni alla riproposizione, riteneva non imputabile al curatore il ritardo, perché il contratto era privo di data certa opponibile e l’organo della procedura non era obbligato ad operare alcuna scelta. Avverso il decreto il creditore proponeva ricorso per cassazione, resistito dal fallimento con ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi del ricorso principale denunciano l’omesso esame di fatti decisivi in relazione agli artt. 2704 e 2909 cod. civ. Il ricorrente sostiene che il contratto preliminare aveva acquisito data certa per effetto di una sentenza anteriore, emessa dal medesimo Tribunale, che aveva accertato il suo obbligo di pagare la caparra pattuita alla società all’epoca ancora in bonis. Lamenta che la pronuncia più recente, che aveva ordinato il rilascio dell’immobile ritenendo il contratto privo di data certa, non potesse privare di efficacia quella più risalente.

La Corte richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui l’esistenza di un giudicato esterno è rilevabile d’ufficio, al pari di quella di un giudicato interno, e il giudice è tenuto a pronunciarsi sulla stessa qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito. La rilevabilità d’ufficio vale in ogni stato e grado (Cass. 12159/2011) e non è subordinata a una tempestiva e precisa allegazione con la comparsa di costituzione, essendo sufficiente la successiva esibizione (Cass. 630/2004; Cass., Sez. U., 226/2001).

Su questa base il quarto motivo, che denunciava la violazione dell’art. 99 l. fall. per nullità della costituzione del curatore e per l’utilizzo di difese e documenti prodotti fuori termine, è dichiarato infondato: la tardività della produzione non impedisce al giudice di rilevare il giudicato.

Nel merito delle circostanze di cui si lamenta l’omesso esame, la Corte ne rileva la mancanza di decisività. La prima sentenza, emessa nei confronti del fallimento non ancora dichiarato e di un terzo creditore pignorante, non conteneva uno specifico accertamento in punto di data certa e non poteva far stato nei confronti del fallimento. Anche in caso di conflitto fra due giudicati, sarebbe valso il criterio temporale, con prevalenza dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702 cod. proc. civ. (Cass. 23515/2010; Cass. 10623/2009).

Il terzo motivo, che invocava l’omesso esame della causa petendi fondata sulla ripetizione di indebito, è dichiarato inammissibile. L’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. riguarda un vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, nozione riferita a un preciso accadimento storico-naturalistico e non a questioni o argomentazioni (Cass. 21152/2014; Cass. 14802/2017; Cass., Sez. U., 16303/2018). La questione, inoltre, non aveva formato oggetto del ricorso in opposizione, non potendosi prospettare in cassazione nuovi temi implicanti accertamenti di fatto (Cass. 25319/2017).

Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, esaminabile solo in presenza di un’attualità dell’interesse (Cass., Sez. U., 5456/2009). Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

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