Riqualificazione della domanda risarcitoria da occupazione illegittima (Cass. civ. Sez. I n. 18222 del 03.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione della domanda spetta al giudice, che può riqualificare come appropriativa un’azione di risarcimento proposta per occupazione usurpativa, in quanto entrambe le fattispecie costituiscono fonte di responsabilità risarcitoria della P.A. ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. Il criterio discriminante non è il nomen iuris originariamente adottato, ma l’identità del fatto costitutivo dedotto, che resta la occupazione illegittima del bene. La riqualificazione è ammessa a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie coincidano o si pongano in rapporto di continenza con quelli allegati nell’atto introduttivo. La distinzione tra assenza e illegittimità della dichiarazione di pubblica utilità non incide sulla causa petendi giuridicamente significativa, restando ferma la verifica della fondatezza nel merito.
Il Fatto
Alcuni proprietari di terreni siti in Lecce, su cui il Comune aveva realizzato strade e opere di urbanizzazione, hanno agito in giudizio deducendo la trasformazione irreversibile dei fondi in assenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità. Hanno chiesto l’accertamento dell’illecito permanente e la condanna al risarcimento del danno.
Il Tribunale ha respinto la domanda: per una parte dei terreni ha ravvisato la sussistenza della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo espropriativo, con conseguente diritto non già al risarcimento ma all’indennizzo; per altre particelle ha ritenuto l’esistenza di una servitù di passaggio per dicatio ad patriam, escludendo l’occupazione usurpativa. La Corte d’appello ha respinto l’impugnazione, giudicando nuova la domanda risarcitoria proposta in secondo grado. Il ricorrente ha adito la Cassazione con tre motivi. Il Comune si è difeso con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 345, primo comma, cod. proc. civ. Il ricorrente assume che, a fronte di una sentenza di primo grado fondata sull’esistenza della dichiarazione di pubblica utilità, egli ha contestato in appello la validità dell’atto e ne ha chiesto la disapplicazione incidentale, restando nell’ambito del medesimo fatto costitutivo.
La Corte ritiene il motivo fondato. Non condivisibile è l’affermazione secondo cui sarebbe superata la concezione tradizionale che individua gli elementi costitutivi della domanda nel petitum e nella causa petendi; nel caso concreto, però, il fatto costitutivo dedotto nei due gradi è il medesimo. La qualificazione della domanda compete al giudice, purché i fatti costitutivi della diversa fattispecie coincidano o si pongano in relazione di continenza con quelli allegati nell’atto introduttivo (Cass. n. 36272 del 28/12/2023).
La parte lamenta di aver subito l’occupazione del terreno senza una regolare procedura espropriativa. Anche quando la dichiarazione di pubblica utilità, inizialmente ritenuta assente, risulti esistente, la contestazione della sua validità mantiene la domanda nell’ambito del fatto principale dedotto, cioè l’illecito civile consistente nell’ingiustificata privazione del possesso e della proprietà. La presenza o meno dell’atto non differenzia le due forme di illecito, entrambe a carattere permanente, né incide sulla causa petendi giuridicamente significativa, rappresentata dalla dedotta occupazione illegittima (Cass. n. 7137 del 09/04/2015).
La giurisprudenza distingue l’occupazione appropriativa, caratterizzata dall’irreversibile trasformazione del fondo in assenza del decreto di esproprio, dall’occupazione usurpativa, connotata dalla trasformazione in mancanza, originaria o sopravvenuta, della dichiarazione di pubblica utilità. Quando l’azione di risarcimento è proposta per occupazione usurpativa, è ammissibile la riqualificazione della domanda come relativa a un’occupazione appropriativa, essendo entrambe fonte di responsabilità risarcitoria della P.A. secondo i principi dell’art. 2043 cod. civ. (Cass. n. 12846 del 23/05/2018; Cass. n. 5968 del 28/02/2019). Ha quindi errato la Corte d’appello a dichiarare inammissibile la domanda, salva la verifica della sua fondatezza nel merito.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono inammissibili. Essi sollecitano una revisione del giudizio di fatto, avendo la Corte d’appello affermato che le opere di urbanizzazione e la costruzione di un marciapiede non hanno comportato perdita del diritto dominicale, costituendo corollario della servitù di uso pubblico, e che la parte non ha collocato temporalmente le opere. La Corte accoglie dunque il primo motivo, dichiara inammissibili gli altri, cassa sul punto la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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