Art. 452-bis-1.

Art. 452-bis-1.

(( (Commercio di prodotti inquinanti). )).

((Alle pene stabilite dall'articolo 452-bis, primo comma, soggiace chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna)).

((La pena e' aumentata se dal fatto deriva:

1) un pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone;

2) un pericolo rilevante alla qualita' dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora)).

((La pena e' aumentata da un terzo alla meta' quando l'inquinamento e' prodotto alternativamente:

1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;

2) in danno di specie animali o vegetali protette;

3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;

4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli)).

((Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne causi la distruzione la pena e' aumentata da un terzo a due terzi.))

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