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LCA bancaria: improponibili anche le domande di mero accertamento negativo del credito (Cass. civ. Sez. I n. 26294 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di liquidazione coatta amministrativa bancaria, qualsiasi credito nei confronti dell’impresa posta in liquidazione deve essere fatto valere in sede concorsuale, nell’ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore. L’art. 83, comma 3, t.u.b. determina una situazione di improponibilità, o di improseguibilità se l’azione sia già stata proposta in via ordinaria, che concerne sia le domande di condanna sia quelle di mero accertamento del credito. Ne consegue la preclusione di forme di tutela diverse dall’accertamento endoconcorsuale, non essendo configurabile una lettura della norma che ne circoscriva l’ambito a singole categorie di azioni.

Il Fatto

Una banca popolare, in liquidazione coatta amministrativa, aveva erogato un finanziamento a un socio e amministratore, destinato esclusivamente all’acquisto di azioni della medesima banca. Dopo il fallimento dell’operazione societaria, la coniuge ed erede universale del socio convenne in giudizio l’istituto, chiedendo l’accertamento della nullità dei contratti di acquisto azioni e di apertura di credito e, in via subordinata, l’inadempimento della banca all’obbligo di riacquisto, oltre alla compensazione tra il credito restitutorio e quanto preteso dall’istituto.

Sopravvenuta la liquidazione coatta amministrativa, il tribunale dichiarò improseguibili le domande restitutorie e risarcitorie, ritenendo invece ammissibile l’azione di accertamento negativo del debito. La Corte d’appello confermò, qualificando la domanda come mero accertamento della nullità dei contratti collegati. La banca ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo di impugnazione censura la lettura dell’art. 83, comma 3, t.u.b. operata dal giudice di merito. Secondo la ricorrente, la norma vieta in termini assoluti che contro la banca in liquidazione sia promossa o proseguita alcuna azione, salvo le eccezioni espressamente previste, senza che l’interprete possa ricavarne una limitazione a singole categorie di domande.

La Corte accoglie il motivo e richiama il proprio orientamento consolidato. In caso di liquidazione coatta amministrativa bancaria, qualsiasi credito verso l’impresa deve essere fatto valere ex art. 83, comma 3, t.u.b. in sede concorsuale, nell’ambito della verifica affidata al commissario liquidatore. Il giudice ordinario può conoscerne soltanto in un momento successivo, in sede di opposizione o impugnazione dello stato passivo.

Da ciò deriva una situazione di improponibilità e, se la domanda sia già stata proposta, di improseguibilità in via ordinaria. La Corte precisa che tale preclusione concerne sia le domande di condanna sia quelle di mero accertamento del credito, con conseguente esclusione di forme di tutela diverse dall’accertamento endoconcorsuale.

Il principio è sostenuto dal richiamo a Cass. n. 20184 del 2025, nonché a Cass. n. 27470 del 2025, reputata riferita a fattispecie pienamente sovrapponibile, e ai più risalenti Cass. n. 556 del 2001 e Cass. n. 1881 del 1975. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento di tutti i restanti, relativi alla qualificazione della domanda, alla competenza e all’applicabilità dell’art. 2358 c.c. alle società cooperative e alla conseguente nullità dei contratti.

La sentenza impugnata è pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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