Bancarotta patrimoniale e documentale: la mancata esazione del credito non è dissipazione (Cass. pen. Sez. V n. 30392 del 08.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mera mancata esazione, per le vie legali, di un credito non costituisce, di per sé, condotta di dissipazione rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale, in difetto di un formale atto di remissione del debito o di rinuncia ai diritti sottostanti, rimanendo il credito parte integrante del patrimonio della fallita. Il giudice di merito è tenuto a scrutinare in concreto la pericolosità del fatto distrattivo e gli indici di fraudolenza del dolo generico di fattispecie, senza automatismi. In tema di bancarotta documentale, il dolo specifico può essere desunto con metodo logico-presuntivo dalla accertata responsabilità per la bancarotta patrimoniale, ma deve essere positivamente dimostrato ove la condotta patrimoniale non si configuri. La motivazione del giudice d’appello che confermi la sentenza di primo grado senza sciogliere il nodo della specifica condotta comprovata e del suo statuto giuridico è carente.

Il Fatto

La Corte d’appello di Messina, con sentenza del 07/04/2025, aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell’amministratore unico di una società dichiarata fallita, per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. L’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione quanto al dolo specifico della bancarotta documentale; violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. per il rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale; contestazione del trattamento sanzionatorio.

La questione centrale riguardava la bancarotta patrimoniale, ritenuta sussistente in relazione al mancato recupero di un credito che l’imputato aveva inteso ottenere mediante un tentativo di componimento bonario della controversia.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, relativo alla mancata rinnovazione dell’istruttoria. Il sindacato di legittimità sul provvedimento che rigetta la richiesta di rinnovazione dibattimentale non può investire la concreta rilevanza dell’atto da acquisire, ma deve esaurirsi nel contenuto esplicativo del provvedimento (Sez. 3 n. 34626 del 2022). La rinnovazione può essere disposta solo se il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U n. 12602 del 2016). Nel caso di specie la censura è risultata generica perché non indicava quale contrasto tra le dichiarazioni dei consulenti sarebbe stato risolto dal mezzo di prova richiesto.

Il primo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte territoriale, richiamando una massima di legittimità, aveva reputato che la semplice mancata esazione di un credito integrasse ex se condotta di dissipazione, sottraendosi al necessario scrutinio della pericolosità in concreto e degli indici di fraudolenza. La Suprema Corte ha ribadito che la mancata esazione, in assenza di un formale atto di remissione o di rinuncia, non si traduce in atto di disposizione patrimoniale e il credito resta parte integrante del patrimonio (Sez. 5 n. 11752 del 2020; n. 49438 del 2019; n. 57153 del 2018; n. 32469 del 2013). Il tentativo stragiudiziale di bonario componimento, giustificato dall’esigenza di limitare gli esborsi di un’iniziativa legale, non implica alcuna deminutio patrimonii.

Il giudice di merito deve verificare con motivazione specifica la concreta pericolosità del fatto e l’elemento soggettivo, attraverso elementi sintomatici quali la condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, il contesto operativo, le cointeressenze dell’amministratore e l’estraneità del fatto generatore dello squilibrio rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale (Sez. 5 n. 38396 del 2017).

Analoghe criticità hanno attinto la bancarotta documentale. Il dolo può essere desunto con metodo logico-presuntivo dalla accertata responsabilità per la bancarotta patrimoniale, essendo la irregolare tenuta delle scritture funzionale all’occultamento di atti depauperativi (Sez. 5 n. 33575 del 2022); ma deve essere positivamente dimostrato ove la condotta patrimoniale non si configuri. La Corte d’appello non ha sciolto il nodo della specifica condotta comprovata, sovrapponendo le diverse fattispecie dell’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall.: l’occultamento, a dolo specifico, si distingue dalla fraudolenta tenuta, a dolo generico (Sez. 5 n. 33114 del 2020; n. 42546 del 2024; n. 15743 del 2023; n. 3190 del 2021).

La sentenza è stata quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Messina, assorbiti i motivi sul trattamento sanzionatorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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