Doppia conforme e travisamento della prova: limiti del sindacato in cassazione (Cass. pen. Sez. III n. 36070 del 13.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una c.d. doppia conforme di merito, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado a formare un unico complesso argomentativo, con l’onere per il ricorrente di confrontarsi puntualmente, a pena di inammissibilità, con i contenuti di entrambe le pronunce. Il vizio di travisamento della prova è deducibile in cassazione solo quando il giudice di appello abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo errore percettivo, di macroscopica o manifesta evidenza, tale da disarticolare l’intero ragionamento probatorio. Non costituisce travisamento la mera contestazione della valutazione delle prove, poiché oggetto del sindacato di legittimità è il fatto come ricostruito nel provvedimento impugnato, non il fatto come ricostruibile dalle prove assunte. La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. è istituto eccezionale, subordinato alla assoluta necessità e rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, con onere del ricorrente di indicare specificamente le relative ragioni. L’omessa motivazione sui motivi nuovi non determina nullità automatica della sentenza di appello, dovendo il giudice di legittimità verificarne la non manifesta infondatezza e la decisività.
Il Fatto
La Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi, riduceva l’importo della provvisionale riconosciuta alla parte civile e confermava la condanna dell’imputato per il reato di cui all’art. 609-bis cod. pen., previo riconoscimento della diminuente di cui all’ultimo comma della norma incriminatrice, in due anni di reclusione.
L’imputato ricorreva per cassazione deducendo tre motivi: l’omessa motivazione sui motivi nuovi e sull’istanza di rinnovazione dibattimentale; l’inutilizzabilità della messaggistica WhatsApp acquisita dalla polizia giudiziaria senza decreto del pubblico ministero; il vizio di motivazione e il travisamento della prova, anche con riguardo alla motivazione per relationem e alle dichiarazioni testimoniali de relato. La parte civile chiedeva dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione della doppia conforme di merito: il secondo giudice ha riesaminato il materiale probatorio già sottoposto al Tribunale e, prese in esame le censure, è giunto alla medesima conclusione. Ne deriva che le motivazioni dei due provvedimenti formano un unico complesso argomentativo e che il ricorrente deve confrontarsi in modo puntuale con entrambe.
Tale assetto incide sui limiti del travisamento della prova. Esso è deducibile solo se il giudice di appello abbia richiamato dati probatori non esaminati in primo grado, o se entrambi i giudici siano incorsi nel medesimo errore percettivo, di macroscopica o manifesta evidenza, idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio. Il travisamento non è lo strumento per rivalutare il merito della prova, ma per saggiare la coerenza logica della motivazione. Oggetto di cognizione è il fatto come ricostruito nel provvedimento impugnato, senza mediazione di elementi estranei (richiamato l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.).
Quanto al primo motivo, la Corte rileva che l’imputato non si era riportato ai motivi nuovi nelle conclusioni. In ogni caso, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen. è istituto eccezionale, subordinato alla presunzione di completezza dell’istruttoria di primo grado e alla assoluta necessità, con onere del ricorrente di indicare specificamente le ragioni. Le prove invocate — due articoli di giornale, il certificato penale della persona offesa e uno stralcio di sentenza — non avrebbero apportato alcun elemento decisivo a fronte dei riscontri oggettivi, tra cui le immagini della videosorveglianza e le chat riportate nella querela. L’omessa motivazione sui motivi nuovi non determina nullità automatica, dovendo valutarsi la non manifesta infondatezza e la decisività degli stessi.
Il secondo motivo è inammissibile: gli screenshot dei messaggi WhatsApp forniti agli inquirenti da uno dei conversanti non richiedono il decreto di sequestro del pubblico ministero, trattandosi di corrispondenza non più in itinere e già pervenuta sul dispositivo del destinatario; il diverso regime opera per l’apprensione autoritativa o la produzione da parte di terzi estranei. Il terzo motivo è del pari inammissibile, non potendosi in cassazione rivalutare le singole fonti di prova né sindacare il prodotto dell’ingegno, e la motivazione per relationem risulta integrata da risposte alle censure difensive. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e rifusione a favore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 609-bis c.p. – Violenza sessuale
- Art. 603 c.p.p. – Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso