Cass. pen. Sez. V n. 36573 del 16.10.2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 36573/2026, depositata il 16/10/2026 (R.G. 15159/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: avverso la sentenza del 13/11/2025 del TRIBUNALE di Lecce Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Sabrina Passafiume che, riportandosi alla requisitoria depositata in atti, ha concluso per l’annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello; udito l’avvocato difensore di fiducia di che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l’accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lecce, a seguito di appello della parte civile, riformando la sentenza del Giudice di Pace di Gallipoli che aveva assolto dal reato di cui agli artt. 81, 581, 612 cod. pen. ai danni di ha dichiarato il medesimo responsabile del fatto illecito descritto nell’imputazione, condannandolo al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese di costituzione ed assistenza in favore della parte civile. presente provvedimento gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. per tramite dell’avv. , ha proposto ricorso affidato a cinque motivi, di seguito illustrati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo prospetta violazione dell’art. 576 cod. proc. pen. per superamento dei limiti propri dell’impugnazione della parte civile ai soli fini civili in quanto il giudice, nella motivazione, si era spinto ad accertare la colpevolezza penale, come indicato dall’impiego di espressioni quali «dichiara responsabile del fatto ascrittoqli».
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. avendo il Tribunale ribaltato ai fini civili la sentenza di assoluzione senza rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale su prove dichiarative decisive.
2.3. Con il terzo motivo prospetta violazione di legge in relazione all’utilizzo di “prova” (DVD/video) visionata in camera di consiglio, fuori dal pieno contraddittorio. In tal senso deduce che il tribunale aveva impiegato ai fini della decisione una registrazione su supporto DVD che aveva visionato in camera di consiglio così contravvenendo al principio del contraddittorio.
2.4. Con il quarto motivo lamenta vizio di motivazione e travisamento della prova per omesso confronto con la motivazione assolutoria e per lettura “selettiva” del compendio probatorio, in particolare laddove il tribunale aveva tratto in modo assertivo dal documento digitale la conferma della versione della persona offesa senza nemmeno procedere all’acquisizione della “relazione di servizio e dell’informativa di reato della Polizia Giudiziaria”, secondo quanto richiesto della difesa.
2.5. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione, avendo la sentenza impugnata mancato di offrire quella “motivazione rafforzata” che era richiesta dalla giurisprudenza per ribaltare una sentenza assolutoria, anche ai fini civili, di riflesso violando la regola di accertamento “oltre ogni ragionevole dubbio”.
3. Alla pubblica udienza il Procuratore generale e la difesa del ricorrente hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto con riguardo al secondo motivo, con assorbimento degli altri.
2. Il secondo motivo è appunto fondato.
2.1. Non trova qui applicazione, ratione temporis, il nuovo comma 1-bis dell’art. 573 cod. proc. pen., poiché la costituzione di parte civile risulta intervenuta in epoca antecedente all’entrata in vigore della suddetta disposizione, risalente al 30 dicembre 2022 (cfr. Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 – 01, che ha ritenuto applicabile la norma alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte in giudizi in cui la costituzione di parte civile fosse avvenuta successivamente al 30 dicembre 2022).
2.2. Trova invece applicazione la regola dell’art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 99- bis, comma 1, del medesimo d. lgs. n. 150/2022, aggiunto dall’art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199, disposizione secondo cui, per quanto qui di interesse, «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado […]»
Secondo incontroverso orientamento di legittimità, in tema di impugnazioni, la regola processuale sulla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale di cui all’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore a far data dal 30 dicembre 2022, trova immediata applicazione nel giudizio di appello, in assenza di disposizioni transitorie e in base al principio “tempus regit actum” (Sez. 3, n. 10691 del 10/01/2024, S, Rv. 286089 – 01. Cfr. ex multis: Sez. 6, n. 10260 del 14/02/2019, Pg, Rv. 275201 – 01; Sez. 5, n. 17965 del 14/02/2024, Coveri, Rv. 286490 – 01).
2.3. L’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria è da intendersi esteso anche all’appello contro la sentenza di proscioglimento presentato dalla parte civile ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen.
Nel quadro definito dalla giurisprudenza della Corte EDU (v. in particolare decisione Dan c. Moldavia del 05/11/2011), noto arresto nomofilattico aveva chiarito che «(i)l giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l’istruzione dibattimentale, anche d’ufficio » (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. Su tale traccia, anche a seguito dell’intervento normativo (l. 23 giugno 2017, n. 103) che ha introdotto il comma 3-bis nell’art. 603 cod. proc. pen., l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria, pur espressamente previsto per l’appello del pubblico ministero, è stato ritenuto esteso anche al gravame della parte civile ai soli fini civili. In tal senso, è stato chiarito che «(i)l giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d’ufficio, rinnovare l’istruzione dibattimentale anche successivamente all’introduzione del comma 3-bis dell’art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103» (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, La novella del 2022, che ha modificato il testo del comma 3-bis cit. specificando la delimitazione dell’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria, non ha inciso sulla estensione della disposizione anche all’appello proposto ai soli fini civili (cfr. Sez. 5, n. 16423 del 20/03/2024, A, Rv. 286266 – 01).
2.4. Secondo la regola introdotta dal d. lgs. 150/22 qui applicabile, pertanto, nel caso di appello ai soli fini civili contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice è tenuto a disporre «la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all’esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli L’obbligo di rinnovazione, quindi, risulta circoscritto alle prove la cui assunzione sia avvenuta in forma orale, senza che in ciò sia ravvisabile alcun contrasto con i principi del giusto processo regolato dall’art. 111 Cost. (Sez. 5 n. 49667 del 10/11/2023, Rv. 285490 – 02) né con la giurisprudenza della Corte EDU (Corte Edu, Sez. I, 25 marzo 2021, Di Martino e Molinari vs Italia, p.p. 37 s.; Corte Edu, Sez. 1, 8 luglio 2021, Maestri ed altri vs. Italia, p. 43) La giurisprudenza ha avuto modo di enunciare il principio in materia di giudizio abbreviato, affermando che «(i)n tema di giudizio di appello, il giudice che riforma la decisione di proscioglimento emessa, in primo grado, in esito a giudizio abbreviato definito senza integrazione probatoria ex art. 438, comma 5, cod. proc. pen. ovvero ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen. non è tenuto, in forza del novellato art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e dei dettami della sentenza della Corte EDU 25/03/2021, Di Martino e Molinari c. Italia, alla rinnovazione della prova dichiarativa in precedenza non assunta, in quanto l’opzione processuale dell’imputato di essere giudicato allo stato degli atti comporta la rinuncia all’oralità ed al contraddittorio nella formazione della prova. (Sez. 2, n. 175 del 04/12/2025, Corvino, Rv. 289106 – 01. Cfr. Sez. 5, n. 16423 del 20/03/2024, A, Rv. 286266 – In base alla medesima disposizione, peraltro, deve riconoscersi che il giudice di appello, il quale riforma la decisione di proscioglimento emessa, in primo grado, in esito a giudizio dibattimentale, non è tenuto a disporre la rinnovazione della prova dichiarativa che non sia stata assunta dal primo giudice in forma orale, in quanto acquisita in forma scritta in base al consenso prestato dalle parti. La rinnovazione, per converso, si impone laddove una medesima fonte, pur a fronte dell’acquisizione consensuale dei verbali di dichiarazioni predibattimentali o di querela, sia stata anche assunta in forma orale sui medesimi temi o su temi, comunque, interferenti con quelli originari.
2.5. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha fondato la sua decisione sulla rilettura delle fonti di prova anche dichiarative seppure nel quadro orientato dalla risultanza documentale della registrazione riversata in atti su supporto DVD.
2.5.1. Più specificamente, il primo giudice, espunte per inutilizzabilità le dichiarazioni della teste nel quadro delle informazioni tratte dal menzionato DVD, aveva fondato la propria decisione sul racconto offerto dalla querela della persona offesa acquisita con il consenso delle parti, e sugli esami dibattimentali del medesimo nonché dei testi Il tribunale, pur pervenendo al ribaltamento della assoluzione dello in ragione di una rivalutazione delle menzionate prove dichiarative, non ha provveduto alla loro rinnovazione.
2.5.2. La rinnovazione era qui, pertanto, imposta ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Il relativo obbligo, anzi, investiva anche le dichiarazioni della persona offesa dal momento che questi, seppure ne era stata parallelamente acquisita la querela, era stato sottoposto in primo grado ad esame sul complesso dei temi in rilievo, poi fatti oggetto di rivalutazione da parte del giudice di appello.
2.5.3. La mancata rinnovazione determina una nullità a regime intermedio. È stato appunto affermato che «(i)n tema di giudizio di appello, il ribaltamento della sentenza assolutoria conseguente a una diversa valutazione delle prove dichiarative assunte in primo grado, non rinnovate in spregio al disposto dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, soggetta ai limiti di deducibilità di cui all’art. 182, comma 1, cod. proc. pen., che, pertanto, non può essere eccepita dalla parte che, con la propria rinuncia, abbia contribuito a darvi causa, né è rilevabile d’ufficio dal giudice di legittimità, non rientrando tra le nullità assolute che, ai sensi dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen., sono insanabili in ogni stato e grado del procedimento » (Sez. 3, n. 9128 del 08/01/2025, S, Rv. 287682 – 01. Cfr. Sez. 5, n. 46855 del Nel caso di specie, non essendo intervenuta alcuna rinuncia espressa o tacita alla rinnovazione dell’istruttoria, la nullità risulta integrata e tempestivamente dedotta con il ricorso per cassazione.
2.6. Al rilievo della invalidità consegue l’annullamento con rinvio alla stregua del principio secondo cui «(i)n caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell’appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l’imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello» (Sez. U – , Sentenza n. 22065 del 28/01/2021, Rv.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi.
4. La natura dei fatti trattati impone l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm. P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm. Così deciso il 25/06/2026
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 581 c.p. – Percosse
- Art. 612 c.p. – Minaccia
- Art. 173 c.p.p. – Termini a pena di decadenza. Abbreviazione
- Art. 179 c.p.p. – Nullità assolute
- Art. 182 c.p.p. – Deducibilità delle nullità
- Art. 438 c.p.p. – Presupposti del giudizio abbreviato
- Art. 441 c.p.p. – Svolgimento del giudizio abbreviato
- Art. 573 c.p.p. – Impugnazione per i soli interessi civili
- Art. 576 c.p.p. – Impugnazione della parte civile e del querelante
- Art. 603 c.p.p. – Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale