Esigenze cautelari e disparità di trattamento tra coindagati (Cass. pen. Sez. VI n. 30433 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le esigenze cautelari devono essere vagliate con riferimento a ciascun indagato, in rapporto alla sua posizione individuale, e non possono essere valutate secondo un principio di parità di trattamento tra coindagati. La lamentata disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti attinti da misura custodiale, ove non sorretta dall’indicazione di elementi idonei a dimostrare la sovrapponibilità delle posizioni processuali, si traduce in una doglianza aspecifica e non integra alcun vizio di motivazione del provvedimento che ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura. L’identità di posizioni, ove prospettata, può semmai costituire fatto nuovo sopravvenuto rilevante sul piano del quadro indiziario, ma non su quello delle esigenze cautelari. Il mero decorso del tempo dalla commissione del reato e il sopravvenuto inserimento lavorativo non sono di per sé sufficienti a superare la valutazione di persistenza delle esigenze cautelari, quando il giudice di merito abbia congruamente argomentato la capacità del soggetto di mantenere legami con organizzazioni criminali.
Il Fatto
Il ricorrente era sottoposto a custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e per due reati scopo. Chiedeva la sostituzione della misura con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria o con altra misura meno afflittiva, indicata in via estremamente subordinata negli arresti domiciliari.
Il Tribunale di Caltanissetta rigettava la richiesta e, sull’appello proposto, confermava il diniego. Il ricorrente impugnava quindi per cassazione l’ordinanza del Tribunale, deducendo vizi di violazione dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. e di motivazione, per non avere il giudice considerato il tempo trascorso dalla commissione del reato, risalente all’anno 2019, e l’opportunità sopravvenuta di un lavoro a tempo indeterminato in una zona lontana dalla Sicilia, oltre alla lamentata disparità di trattamento rispetto ad altri indagati che avevano ottenuto l’attenuazione della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara entrambi i motivi inammissibili perché generici e, quanto alla asserita disparità di trattamento, aspecifici. Il ricorrente non si confronta criticamente con le argomentazioni dell’ordinanza impugnata, che non ha fondato il rigetto sulla sola irrilevanza del tempo trascorso, ma ha valutato l’offerta lavorativa come elemento subvalente rispetto all’intensità delle esigenze cautelari.
Il Tribunale ha valorizzato circostanze che i motivi omettono di censurare: il ruolo di assoluto protagonismo del ricorrente nel narcotraffico curato dalla mafia locale; l’elevato numero di soggetti con cui si sarebbe associato, quale stretto collaboratore della figura apicale del sodalizio; le dichiarazioni del collaboratore di giustizia che lo indicano come soggetto attivamente dedito a diverse piantagioni di marijuana; la commissione delle condotte ascritte proprio mentre svolgeva una lecita attività lavorativa; la totale assenza di resipiscenza.
Su questa base il giudice di merito ha ritenuto, senza vizio logico, che il mero dato geografico e la possibile attività lavorativa non fossero sufficienti a superare la duplice presunzione operante nella fattispecie, vista la capacità del ricorrente di intessere legami con pericolose organizzazioni criminali.
Quanto alla disparità di trattamento, la Corte richiama il principio secondo cui le esigenze cautelari devono essere vagliate con riferimento a ciascun indagato (Sez. 2, n. 42352 del 06/10/2023, Calderone, Rv. 285141). L’identità di posizioni avrebbe potuto semmai costituire fatto nuovo sopravvenuto rilevante ai fini della rivalutazione del quadro indiziario, circostanza nemmeno prospettata, ma non delle esigenze cautelari.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
Nota della Redazione
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