Ricettazione, motivi non dedotti in appello e inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 18713 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduce vizi di violazione di legge e di motivazione non previamente dedotti come motivi di appello, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. Sono altresì inammissibili i motivi meramente reiterativi di doglianze già disattese dal giudice di appello con argomentazioni esenti da vizi logici. L’inammissibilità del ricorso, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., ivi inclusa la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
Il Fatto
La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 13/02/2025, ha confermato la condanna di un imputato per il reato di ricettazione. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando sette motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel valutare i motivi di ricorso, ha individuato una distinzione tra le censure proposte. I primi due motivi, concernenti la mancata non menzione della condanna nel certificato giudiziale e la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, sono stati ritenuti non consentiti in sede di legittimità in quanto le questioni non erano state previamente dedotte come motivi di appello, come richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen..
Una platea più ampia di censure, dal terzo al sesto motivo, è stata giudicata meramente reiterativa di doglianze già presentate in appello e puntualmente respinte con motivazione logica. Tra queste, la Corte ha richiamato la questione relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., l’omesso accertamento della registrazione dei marchi e la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
Il settimo motivo, riguardante la motivazione apparente e il travisamento della prova, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata argomenta compiutamente su ciascuna delle questioni sollevate, non esponendosi ad alcuna censura in sede di legittimità.
Quanto alla doglianza sulla prescrizione del reato, la Cassazione ha ribadito il principio per cui l’inammissibilità del ricorso, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, impedisce di rilevare e dichiarare la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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