Confisca di quote e perdita della matrice aziendale nel giudizio di destinazione (Cass. pen. Sez. VI n. 30613 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di destinazione dei beni immobili indivisi oggetto di confisca, l’art. 48, comma 7-ter, d.lgs. n. 159 del 2011 legittima l’ANBSC o il partecipante alla comunione in buona fede a promuovere incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen. davanti al Tribunale della prevenzione. Il procedimento, per le sue connotazioni strutturali e per il riferimento ai necessari accertamenti tecnici sulla divisibilità dei cespiti, impone l’instaurazione del contraddittorio con le parti interessate e non consente la definizione de plano; l’unico rimedio avverso l’ordinanza è il ricorso per cassazione ex art. 666, comma 6, cod. proc. pen. Quando, per effetto della definitività dell’ablazione e della ricostituzione del capitale sociale, l’oggetto della confisca si sposta dalle quote partecipative alla quota indivisa del patrimonio immobiliare non più riferibile a matrice aziendale, è inconferente il richiamo al comma 8 del medesimo art. 48.

Il Fatto

Una società a responsabilità limitata, attinta da confisca di prevenzione, promuove incidente di esecuzione per lo scioglimento della proprietà indivisa di alcuni immobili facenti capo in quota parte alla società stessa e in parte all’ANBSC. Il Tribunale di Trapani rigetta l’istanza, ritenendo più confacente la disciplina sulla destinazione dei beni confiscati di matrice aziendale.

La società ricorrente deduce la violazione dell’art. 48, comma 7-ter, d.lgs. n. 159 del 2011, sostenendo che, per effetto della ricostituzione del capitale sociale deliberata per ripianare le perdite, l’ANBSC non sarebbe più socia della compagine, non avendo partecipato al ripristino. Il vincolo ablatorio sarebbe perciò limitato alla sola proiezione virtuale della originaria quota confiscata. Da qui la legittimazione della ricorrente e l’illegittimità del rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso nei termini precisati. In punto di rito, il comma 7-ter dell’art. 48 d.lgs. n. 159 del 2011 legittima l’ANBSC o il partecipante in buona fede a promuovere incidente esecutivo ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen. Il Tribunale, disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta i provvedimenti per la divisione del bene, se divisibile; se indivisibile, i partecipanti in buona fede possono chiedere l’assegnazione, con conguaglio, in favore del titolare della quota maggiore o di più richiedenti congiunti; in difetto, si procede alla vendita a cura dell’Agenzia.

Le modalità di definizione di tale procedura sono quelle dell’incidente di esecuzione, da proporsi al Tribunale che ha reso la misura. Ciò non rende applicabile la disciplina ordinaria dei conflitti esecutivi in materia di confisca, che ai sensi degli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen. ne prevede la definizione senza formalità con decisione opponibile. Sono le connotazioni strutturali del procedimento a imporre una diversa soluzione: il riferimento ai necessari accertamenti tecnici impone di sentire le parti interessate e rende non praticabile la definizione de plano.

Il Tribunale della prevenzione decide dunque solo previa instaurazione del contraddittorio; unico rimedio è il ricorso per cassazione ex art. 666, comma 6, cod. proc. pen., richiamato dalla disposizione del codice antimafia. Corretto quindi il ricorso in rito.

Nel merito, la Corte ricostruisce la vicenda: dalla confisca iniziale totalitaria delle partecipazioni, l’ablazione è stata ridotta in appello a una parte delle quote, con estensione alla porzione di patrimonio virtualmente corrispondente. La ricostituzione del capitale, deliberata dopo la definitività della confisca senza la partecipazione dell’ANBSC, avrebbe comportato l’estromissione dell’Agenzia dalla compagine, con neutralizzazione di fatto del provvedimento e tramutamento oggettivo della confisca su una quota indivisa di immobili ormai disgiunti dal riferimento imprenditoriale.

Il Tribunale avrebbe dovuto precisare se avverso la delibera sociale sia stata proposta impugnazione ex art. 2479-ter cod. civ. e segnalarne l’esito, decisivo per stabilire se il fuoco della confisca resti nella titolarità delle quote. In sede di rinvio non potrà quindi dichiarare inammissibile l’incidente: spostato il centro dell’ablazione dalle quote alle loro proiezioni sul patrimonio immobiliare, i beni hanno perso la matrice aziendale e rientrano nella comunione pro-indiviso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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