Conflitto di interessi del socio e dannosità della delibera: condizioni concorrenti per l’annullamento nella s.r.l. (Cass. civ. Sez. 1 n. 9493 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione della decisione dei soci di una s.r.l. ai sensi dell’art. 2479-ter, secondo comma, cod. civ., l’attore deve allegare e dimostrare la contemporanea sussistenza del conflitto di interessi del socio il cui voto è stato determinante per l’approvazione della deliberazione e della dannosità della deliberazione stessa per la società. Il conflitto di interessi rilevante deve essere contestuale alla deliberazione, oltre che attuale e concreto: la mera concorrenza di interessi, diretti o indiretti, è inidonea a inficiare la libera espressione del voto. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, consistente in una svista sul fatto probatorio in sé, trova rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., mentre l’errore di percezione è deducibile per cassazione solo se il giudice abbia utilizzato prove inesistenti o dal contenuto inequivocabilmente diverso da quello attribuito.
Il Fatto
Il ricorrente, socio di una s.r.l., impugnava la deliberazione assembleare del 19 luglio 2016 con cui era stata approvata un’elargizione liberale di Euro 200.000,00 in favore di una fondazione. L’impugnazione era fondata sull’asserito conflitto di interessi di altri soci, titolari complessivamente del 73,5% del capitale sociale e determinanti per la formazione della maggioranza, i quali vantavano diritti reali su beni facenti parte dell’attività della fondazione beneficiaria.
La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda, escludendo la sussistenza di un conflitto di interessi concreto e attuale, nonché la dannosità della deliberazione, in ragione di un contestuale versamento di importo pari al deliberato effettuato a favore della società.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel rigettare il ricorso, esamina preliminarmente la natura della censura relativa al preteso travisamento della prova. Richiamati i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 5792 del 05/03/2024, la Corte chiarisce che il travisamento del contenuto oggettivo della prova – consistente nella svista sul fatto probatorio in sé – è rimediabile solo con la revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., mentre, ove il travisamento rifletta la diversa lettura del fatto probatorio prospettata da una parte, il vizio è deducibile solo nei limiti dell’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ovvero per mancanza assoluta, apparenza o contraddittorietà della motivazione.
Nel caso di specie, la censura del ricorrente non lamentava una svista materiale, ma contestava la selezione e valutazione del materiale probatorio operata dal giudice di merito, attività che appartiene esclusivamente al giudice del merito e che non è sindacabile in sede di legittimità. La Corte sottolinea che il giudice di appello non aveva affatto desunto la destinazione della liberalità esclusivamente dall’ordine del giorno, ma aveva valutato l’insieme delle risultanze processuali, motivando il proprio convincimento sull’estraneità dei beni interessati dall’erogazione rispetto a quelli su cui i soci in conflitto vantavano diritti reali.
Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che il conflitto di interessi rilevante ai sensi dell’art. 2479-ter cod. civ. è quello che deve sussistere al momento dell’espressione del voto, essendo richiesta la contestualità tra la ragione extra-sociale e la partecipazione all’assemblea. Una ragione di conflitto sorta successivamente, come l’ingresso nella compagine della fondazione beneficiaria o la futura successione ereditaria, non può retroagire a un momento in cui il fatto costitutivo non si era ancora manifestato. Inoltre, il conflitto deve essere concreto, nel senso che l’interesse extra-sociale deve obiettivamente incidere sul perseguimento dell’interesse sociale, impedendo al socio di esprimere una valida volontà, con conseguente irrilevanza della mera concorrenza di interessi.
Infine, con riferimento al terzo motivo, la Corte enuncia il principio per cui l’art. 2479-ter, secondo comma, cod. civ. delinea due condizioni sostanziali che devono necessariamente coesistere per l’annullamento: il conflitto di interessi del socio il cui voto sia stato determinante e la potenzialità dannosa della deliberazione. La mancata dimostrazione di uno solo dei due requisiti determina ipso iure la reiezione della domanda, con la conseguenza che è precluso al giudice procedere all’accertamento dell’altro requisito, che in nessun caso potrebbe condurre all’accoglimento. La Corte corregge pertanto la motivazione della sentenza impugnata, che aveva proceduto all’accertamento della dannosità quale ratio decidendi alternativa, dichiarando assorbito il motivo, che non avrebbe potuto comunque condurre alla cassazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.