Daspo e convalida nulla senza avviso delle memorie al Gip (Cass. pen. Sez. III n. 30916 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione per la violenza nelle competizioni sportive, è affetta da nullità di ordine generale, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’ordinanza di convalida del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’Autorità di P.S. che sia privo dell’avviso circa la facoltà di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, legge n. 401 del 1989. Il provvedimento emanato in forza di annullamento d’ufficio di un precedente atto amministrativo è dotato di piena autonomia funzionale, strutturale e procedimentale, sicché non può essere integrato, quanto all’avviso mancante, dal richiamo al precedente atto annullato in autotutela. Non è consentito reiterare un provvedimento illegittimo dopo l’annullamento dell’ordinanza di convalida da parte della Corte di cassazione.
Il Fatto
Il ricorrente impugna per cassazione l’ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Pavia, il 04.07.2024, aveva convalidato il provvedimento del Questore di Pavia n. 164/2024 del 27.06.2024. Con quest’ultimo l’autorità amministrativa, in autotutela, aveva annullato d’ufficio il precedente DASPO n. 47/2024, rideterminando in tre anni la durata dell’obbligo di presentazione presso la questura in occasione delle partite della squadra locale.
Il precedente provvedimento era stato convalidato dal GIP il 13.03.2024; quella convalida era stata poi annullata senza rinvio dalla Cass. pen., Sez. III, n. 29583/2024, per violazione del diritto di difesa. Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 6, comma 2, legge n. 401 del 1989, per l’omesso avviso della facoltà di presentare memorie al GIP, e il difetto di motivazione sui presupposti della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso sotto plurimi profili. Sul primo motivo, ribadisce l’orientamento secondo cui l’ordinanza di convalida è affetta da nullità di ordine generale quando il provvedimento del questore ometta l’avviso sulla facoltà di depositare memorie e deduzioni al giudice della convalida. Il Collegio richiama Sez. III n. 33525 del 25.09.2019, Rv. 277364 e Sez. III del 17.12.2008, Rv. 242987.
Nel caso concreto, il provvedimento n. 164/2024 non contiene l’avviso prescritto dall’art. 6, comma 2-bis, legge n. 401 del 1989. L’omissione integra la nullità già rilevata dalla giurisprudenza di legittimità, con conseguente invalidità della convalida.
Il secondo profilo attiene all’annullamento d’ufficio in autotutela. La Corte osserva che esso ha riguardato un provvedimento non più convalidato dall’autorità giudiziaria e quindi ormai privo di efficacia, poiché l’ordinanza del 13.03.2024 era stata annullata senza rinvio per violazione del diritto di difesa. Ne consegue che il decreto n. 164/2024 non poteva né annullare né sostituire, neppure parzialmente quanto alla durata, il precedente decreto n. 47/2024, il quale nelle more aveva cessato i propri effetti.
La Corte esclude che l’avviso mancante possa desumersi dal rinvio al decreto originario, che pure lo conteneva. Il provvedimento adottato in esito ad annullamento d’ufficio possiede una propria autonomia funzionale, strutturale e procedimentale: non è consentito richiamare ad integrazione l’atto annullato. È altresì escluso che un provvedimento illegittimo possa essere reiterato dopo l’annullamento della relativa convalida da parte della Corte di cassazione.
L’accoglimento su tali profili, logicamente pregiudiziali, rende ultronea la disamina degli ulteriori motivi. La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del Questore di Pavia del 27.06.2024, limitatamente all’obbligo di presentazione, con comunicazione alla cancelleria.
Nota della Redazione
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