Terzo estraneo e vendita dell’oro sequestrato: solo verifica del credito (Cass. pen. Sez. III n. 30917 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo estraneo al reato che, in forza di un contratto di deposito di metalli preziosi, vanti un diritto di credito sul bene sottoposto a sequestro penale non può ottenere la restituzione del bene né il controvalore in denaro nell’incidente cautelare reale ex art. 322-bis cod. proc. pen., e neppure nell’appello cautelare. Una volta che i preziosi siano stati legittimamente venduti dall’amministratore giudiziario con autorizzazione del giudice, la tutela del terzo si realizza esclusivamente attraverso il procedimento di verifica dei crediti disciplinato dagli artt. 52 e ss. d.lgs. 159/2011, richiamati dall’art. 104-bis disp. att. c.p.p.. Il gravame deve essere funzionale a un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell’impugnante: ove tale risultato manchi, l’interesse ad impugnare è carente e l’appello è inammissibile.
Il Fatto
Una sottoscrittrice del prodotto di investimento denominato “Conto Tesoro” aveva stipulato con una società un contratto di deposito di metalli preziosi. Nell’ambito di un procedimento per associazione per delinquere e reati tributari, il giudice aveva disposto il sequestro preventivo nei confronti della società e delle relative quote.
La ricorrente, qualificatasi come terzo estraneo al reato, aveva chiesto il dissequestro dell’oro e del controvalore in denaro. Il G.i.p. aveva respinto l’istanza, ritenendola ripropositiva di questioni già esaminate con un precedente provvedimento. Il Tribunale del riesame aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta ex art. 322-bis cod. proc. pen.; da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha fondato la declaratoria di inammissibilità su due linee argomentative autonome. La prima attiene al difetto di interesse ad impugnare: il gravame deve essere diretto a un risultato vantaggioso e immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell’impugnante. Nel caso concreto tale risultato non era configurabile, poiché l’oro in sequestro era stato venduto dall’amministratore giudiziario su autorizzazione del giudice, con versamento del ricavato presso il fondo unico di giustizia.
La seconda linea investe la qualificazione della posizione del terzo. Il tribunale aveva accertato che, nelle operazioni di ricognizione del magazzino e di esecuzione del sequestro, non era stato reperito metallo prezioso specificamente identificato o custodito in un apposito caveau e destinato al prodotto “Conto Tesoro”, come invece previsto dalle condizioni generali di contratto. Ne è derivata la qualificazione del terzo come titolare di un mero diritto di credito, tutelabile davanti al giudice che ha emesso il decreto di sequestro ai sensi degli artt. 52 e ss. d.lgs. 159/2011.
La difesa non ha confutato in modo adeguato questo passaggio: ha insistito sulla buona fede della ricorrente e sull’estraneità ai fatti, senza chiarire per quali ragioni il terzo dovesse ritenersi esentato dal procedimento di verifica concorsuale del credito. La Corte ha osservato che la buona fede, lungi dall’esonerare dal procedimento, ne costituisce un presupposto indefettibile per l’esito positivo della verifica.
Ha inoltre rilevato che l’appello cautelare, avendo la fisionomia strutturale dei mezzi di impugnazione ordinari, deve individuare i punti censurati ed enunciare i motivi con specificità proporzionale alle argomentazioni del provvedimento impugnato, richiamando sul punto Sez. 6 n. 1919 del 2024 e Sez. 5 n. 9432 del 2017. La Corte ha poi escluso che una diversa soluzione discenda dalla prospettiva contrattuale seguita dal G.i.p.: le facoltà derivanti dal contratto potranno essere esercitate nei confronti dell’amministratore giudiziario, ove questi decida di subentrare ai sensi dell’art. 56 d.lgs. n. 159 del 2011, unico soggetto legittimato a prendere in considerazione simili richieste, previa autorizzazione del giudice ove necessaria. Su queste basi ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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