Rinnovazione istruttoria in appello nel rito abbreviato solo se assolutamente necessaria (Cass. pen. Sez. I n. 31685 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La riapertura dell’istruttoria dibattimentale in appello, fuori dall’ipotesi di prove nuove perché sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, costituisce evenienza eccezionale, subordinata alla valutazione discrezionale del giudice circa l’impossibilità di decidere allo stato degli atti per insufficienza degli elementi istruttori acquisiti. Nel giudizio abbreviato d’appello il limite è più stringente, coincidendo con quello dell’assoluta necessità ai fini del decidere, stabilito dall’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., non potendosi riconoscere alle parti un diritto alla prova più ampio di quello operante in primo grado. L’unica integrazione probatoria consentita è quella esercitabile d’ufficio, con la conseguenza che il mancato esercizio dei poteri officiosi non integra un vizio autonomamente denunciabile in cassazione, salvo il controllo di logicità della motivazione. Il diniego opposto dal giudice del gravame, se logicamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

La Corte di appello confermava la sentenza resa in rito abbreviato dal G.i.p. del locale Tribunale, con cui l’imputato era stato dichiarato colpevole dei delitti di ricettazione e detenzione di arma clandestina, rinvenuta nel corso di una perquisizione all’interno dell’abitazione ove lo stesso si trovava in detenzione domiciliare. In primo grado era stata espletata perizia psichiatrica, che aveva concluso per la natura simulata e strumentale del quadro psicotico manifestato dall’imputato, ritenendolo capace di intendere e di volere.

In secondo grado la difesa chiedeva la riapertura dell’istruttoria dibattimentale per rinnovare la perizia psichiatrica. La Corte territoriale respingeva la richiesta, giudicando esaustivo l’accertamento già svolto. Avverso tale pronuncia l’imputato ricorreva per cassazione, deducendo violazione dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte richiama anzitutto i principi consolidati in materia, citando Sez. U n. 12602 del 2015, Sez. II n. 41808 del 2013 e Sez. II n. 3458 del 2006. Fuori dall’ipotesi di prove nuove, la riapertura dell’istruttoria in appello resta evenienza eccezionale, subordinata a una valutazione di natura discrezionale circa la non decidibilità allo stato degli atti. Il contrario opinamento, se sorretto da motivazione logica, è insindacabile in cassazione.

Il collegio sottolinea poi il regime più rigoroso operante nel rito abbreviato. In sede di appello il limite coincide con quello dell’assoluta necessità ai fini del decidere, fissato dal comma 3 dell’art. 603 cod. proc. pen., richiamando Sez. II n. 17103 del 2017. In tale giudizio non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini più ampi rispetto a quelli operanti in primo grado.

Ne deriva che l’unica attività di integrazione probatoria consentita è quella esercitabile officiosamente, non essendo configurabile un vero e proprio diritto alla prova della parte, cui corrisponda lo speculare diritto della controparte alla prova contraria. Il mancato esercizio dei poteri officiosi di integrazione non può quindi integrare un vizio autonomamente denunciabile, salvo il controllo di logicità della motivazione, secondo Sez. I n. 37588 del 2014, Sez. III n. 20262 del 2014 e Sez. VI n. 7485 del 2009.

Nel caso concreto il controllo di logicità ha esito positivo. La Corte territoriale ha indicato specificamente le ragioni della ritenuta non decisività del mezzo istruttorio richiesto, con argomentazione completa ed esente da lacune. Gli accertamenti peritali, confrontati con le modalità dell’arresto, l’anamnesi, l’obiettività clinica e la documentazione acquisita, accredita­no la tesi della simulazione e della strumentalizzazione dei comportamenti, finalizzate a sottrarsi alle conseguenze penali. L’assoluta necessità di una nuova perizia è stata dunque esclusa con argomenti ineccepibili.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — richiamata Corte cost. n. 186 del 2000 —, di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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