Il PREU riscosso è denaro pubblico e integra peculato (Cass. pen. Sez. 6 n. 2332 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di peculato la condotta del gestore o dell’esercente degli apparecchi da gioco leciti, nonché del sub concessionario della società concessionaria, che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del PREU, non versandoli al concessionario competente. Il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione, in quanto il concessionario riveste la qualifica formale di agente contabile ed è incaricato di pubblico servizio. Le modalità di riscossione dello Stato, con determinazione solo successiva dell’importo dovuto, non incidono sulla natura pubblica del denaro, la cui sottrazione realizza l’interversione del titolo di possesso sanzionata dall’art. 314 cod. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Catania aveva confermato la condanna di un soggetto, quale incaricato di pubblico servizio, per il reato di peculato. All’imputato, sub concessionario della società concessionaria della gestione del gioco, era contestato di essersi impossessato delle somme riscosse a titolo di PREU per un importo determinato, somme di cui aveva la detenzione in virtù del contratto di gestione dei servizi stipulato con la predetta società. Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha ritenuto il ricorso inammissibile, in quanto i motivi erano manifestamente infondati. Il ricorrente sosteneva che il denaro oggetto di appropriazione non costituisse denaro pubblico, non appartenendo immediatamente allo Stato, e che, pertanto, la sua condotta non potesse essere qualificata come peculato. La Corte ha respinto tale tesi, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 6087 del 2020, secondo cui la natura del PREU è quella di un’imposta e le somme riscosse appartengono alla pubblica amministrazione sin dal momento della riscossione.

La Corte ha precisato che la qualifica di agente contabile e di incaricato di pubblico servizio del concessionario si estende anche al gestore, all’esercente e al sub concessionario, ai quali sono delegate parte delle attività proprie del concessionario. Ne consegue che l’omesso versamento delle somme destinate all’Erario non configura un inadempimento ad un debito pecuniario, ma l’inottemperanza all’obbligo di consegnare il denaro al suo legittimo proprietario.

La sottrazione della “res” alla disponibilità della pubblica amministrazione realizza, quindi, l’interversione del titolo di possesso che integra la fattispecie di cui all’art. 314 cod. pen., escludendo la configurabilità del diverso reato di appropriazione indebita. La Corte ha, infine, giudicato generiche le deduzioni relative alla determinazione dell’importo appropriato e alla congruità della pena, applicata nel minimo edittale e già ridotta per le attenuanti generiche.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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