Ricusazione inammissibile senza allegazione dei verbali sull’osservanza dei termini (Cass. pen. Sez. II n. 31679 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale, sia quanto ai termini sia quanto alle modalità di presentazione. La sanzione di inammissibilità prevista dall’art. 41, comma 1, cod. proc. pen. consegue alla mancata produzione, da parte del proponente, dei documenti idonei a comprovare la tempestività dell’atto e, prima ancora, i presupposti legittimanti l’esercizio dello strumento processuale. Tale onere non può essere sanato con l’acquisizione del fascicolo trasmesso dal giudice ricusato, pervenuto alla corte di appello dopo la decisione. Nei casi di inosservanza delle forme e dei termini di cui all’art. 38 cod. proc. pen., ovvero quando i motivi sono manifestamente infondati, la corte di appello decide de plano, “senza ritardo”: la procedura camerale è riservata alla decisione di merito.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto dichiarazione di ricusazione nei confronti del giudice dell’udienza preliminare, davanti al quale pendeva il procedimento per il reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. A fondamento aveva dedotto che lo stesso giudice, in un diverso procedimento, aveva applicato nei suoi confronti una misura cautelare personale e reale per i delitti presupposti, manifestando così un indebito convincimento di merito.

La Corte di appello, con procedura de plano, aveva dichiarato l’inammissibilità sotto un duplice profilo: la mancata allegazione della prova del tempestivo deposito presso il giudice ricusato e la manifesta infondatezza della ricusazione. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 38 e 41 cod. proc. pen. e chiedendo l’acquisizione del fascicolo trasmesso dal giudice ricusato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il primo profilo del motivo, relativo alla tempestività della dichiarazione, ritenendolo manifestamente infondato e dichiarando assorbito l’ulteriore rilievo sull’esclusione della causa di ricusazione di cui all’art. 37 lett. b) cod. proc. pen.

Il ricorrente non ha adempiuto all’onere di allegare alla dichiarazione depositata presso la corte di appello i documenti comprovanti la tempestività. La Corte verifica che l’atto è corredato solo del decreto di fissazione dell’udienza preliminare, non dei verbali che ne attestino la formalizzazione al giudice ricusato entro il momento di conclusione degli accertamenti sulla costituzione delle parti, come richiesto dall’art. 38, comma 1, cod. proc. pen.

Il Collegio esclude che il difetto possa essere sanato con l’acquisizione del fascicolo trasmesso dal giudice ricusato, pervenuto alla corte di appello solo dopo l’ordinanza impugnata. L’art. 41, comma 1, cod. proc. pen. collega espressamente l’inammissibilità alla violazione dell’art. 38, sicché la mancata produzione dei documenti legittimanti lo strumento non è recuperabile in sede di legittimità. Vengono richiamati i precedenti Sez. 5 n. 27977 del 2021, Sez. 5 n. 49466 del 2019, Sez. 1 n. 7890 del 2015 e Sez. 6 n. 4856 del 2014.

Quanto alla procedura, la Corte rileva che l’art. 41, comma 1, cod. proc. pen. impone alla corte di appello di dichiarare senza ritardo l’inammissibilità; l’adozione del rito camerale ex art. 127 cod. proc. pen., incompatibile con tale esigenza, è prevista solo per la decisione di merito. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale e convenzionale della procedura de plano, poiché l’art. 6 CEDU non riguarda i procedimenti incidentali e l’art. 111 Cost. rimette al legislatore la graduazione delle forme di contraddittorio, restando garantito il diritto di difesa, come affermato da Sez. 5 n. 18522 del 2017, Sez. 6 n. 44713 del 2013 e Sez. 2 n. 8808 del 2010.

Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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