Concordato in appello, inammissibile il ricorso sui vizi della pena (Cass. pen. Sez. II n. 31794 del 23.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. — salvo che sia dedotta l’estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di appello — nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell’illegalità della sanzione inflitta, perché non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catania, aderendo all’accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza emessa in giudizio abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Catania, rideterminava la pena per i reati sub iudice di rapina pluriaggravata, riconosciuta la continuazione con fatti già giudicati con due precedenti sentenze della stessa Corte d’appello, divenute irrevocabili.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, lamentando, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione, perché la sentenza impugnata non conterrebbe alcuna specificazione sulle modalità e gravità del fatto e sulla personalità dell’imputato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione dei limiti di ammissibilità del ricorso avverso la sentenza resa all’esito di concordato in appello. Richiamando le Sezioni Unite n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, e la Sez. II n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, il Collegio individua un perimetro circoscritto: sono deducibili i vizi concernenti la formazione della volontà della parte, il consenso del pubblico ministero e il contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Restano fuori da tale perimetro, e sono perciò inammissibili, le doglianze sui motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. — con la sola eccezione della prescrizione maturata prima della sentenza di appello — e i vizi attinenti alla determinazione della pena, salvo che si traducano in illegalità della sanzione per superamento dei limiti edittali o per specie diversa da quella prevista dalla legge.

Applicando tale griglia al caso concreto, la Corte rileva che il motivo proposto non rientra in alcuno dei casi ammessi. La doglianza sulla mancanza di specificazione delle modalità e della gravità del fatto e sulla personalità dell’imputato attiene, indeed, o a motivi rinunciati sulla responsabilità o a vizi della determinazione della pena, della quale peraltro non è contestata l’illegalità.

La Corte aggiunge una precisazione processuale. Trattandosi di impugnazione avverso sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 62, ha introdotto il comma 5-bis dell’art. 610 cod. proc. pen., il ricorso va trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di tale comma. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, per i profili di colpa ravvisati nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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