Continuazione: necessaria l’originaria programmazione dei reati associativi e dei reati-fine (Cass. pen. Sez. I n. 31745/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede che i reati costituiscano attuazione di un unico programma criminoso, deliberato in origine e comprensivo delle loro caratteristiche essenziali. La serialità delle condotte, l’omogeneità dei reati o l’appartenenza a un medesimo contesto criminale non equivalgono all’unicità del disegno criminoso. Tra partecipazione associativa e reati-fine occorre verificare che questi ultimi fossero programmati quando il partecipe decise di entrare nel sodalizio. Per più reati associativi, la parziale coincidenza temporale e la natura permanente non bastano senza una specifica indagine sulla continuità del programma e sulla concreta operatività delle organizzazioni.
Il Fatto
Il condannato aveva chiesto al giudice dell’esecuzione di riconoscere la continuazione tra i reati definiti da tre sentenze irrevocabili. Una condanna riguardava il concorso esterno in un’associazione mafiosa per un intervento volto a comporre contrasti tra gruppi criminali. La seconda concerneva un’importazione di stupefacenti, mentre la terza riguardava la partecipazione a un sodalizio mafioso e a un’associazione finalizzata al traffico di droga.
La Corte d’appello, quale giudice dell’esecuzione, aveva escluso l’originaria deliberazione unitaria. Aveva valorizzato l’ampio intervallo tra l’ingresso nel sodalizio e i fatti successivi, la natura contingente dell’intervento tra gruppi rivali e il diverso contesto soggettivo dell’operazione di narcotraffico. Il ricorrente denunciava l’omessa considerazione della comunanza storica, territoriale e finalistica delle condotte.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla nozione rigorosa di medesimo disegno criminoso. L’art. 671 cod. proc. pen. presuppone una progettazione originaria di una serie determinata di illeciti, non una generica scelta di vita criminale. La reiterazione di reati può esprimere abitualità o professionalità, ma non integra per ciò solo la continuazione, istituto ispirato al favor rei. In questa prospettiva, la comunanza di finalità e territorio resta un dato indiziario, non decisivo.
Con riguardo al rapporto tra associazione e reati-fine, il momento rilevante è quello in cui il singolo decide di partecipare al sodalizio. Il giudice deve accertare se già allora i successivi reati-fine fossero concepiti nei tratti essenziali. Una diversa impostazione, fondata sul solo programma dell’associazione, produrrebbe un automatismo favorevole per ogni illecito commesso nell’ambito del gruppo. La sentenza richiama in tal senso gli arresti della prima sezione n. 23818/2020 e n. 1534/2018.
Quando vengono in rilievo più sodalizi, la verifica deve estendersi alla natura delle organizzazioni, alla concreta operatività, alla continuità temporale, ai programmi perseguiti e alla composizione dei gruppi. Non sono sufficienti né l’omogeneità del titolo di reato né la permanenza delle fattispecie associative. Al contempo, semplici mutamenti nella compagine, nell’area territoriale o nelle attività criminose non dimostrano da soli la nascita di una diversa associazione: occorrono un nuovo patto criminale o un evento capace di interrompere il programma originario.
Applicando tali criteri, la Cassazione reputa adeguata la motivazione dell’ordinanza. L’importazione di stupefacenti coinvolgeva soggetti diversi dai componenti del sodalizio mafioso e si collocava in un autonomo contesto operativo. L’intervento nel contrasto tra gruppi aveva invece una causale estemporanea e contingente, non prevedibile al momento dell’ingresso nell’organizzazione. Assume inoltre rilievo la diversità tra concorso esterno in un’associazione e partecipazione a un distinto sodalizio. La sovrapposizione parziale dei periodi di consumazione non prova dunque un unico momento deliberativo.
Le doglianze del ricorrente si risolvono così nella valorizzazione di indici generali, incapaci di superare gli elementi specifici esaminati dal giudice dell’esecuzione. La Corte rigetta pertanto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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